Corte dei conti Abruzzo, Sentenza n. 82 dell’11 febbraio 2026
Il giudizio riguarda un conto presentato da un Funzionario comunale come “conto del Consegnatario di beni” e la Sezione, prima ancora di entrare nel merito, ha verificato se il conto fosse ammissibile e quindi se dovesse realmente aprirsi un giudizio di conto; il punto centrale è la distinzione tra Consegnatario con debito di custodia e Consegnatario con debito di vigilanza, perché solo nel primo caso esiste l’obbligo di resa del conto giudiziale. Richiamata la disciplina dei Consegnatari e, per gli Enti Locali, l’art. 93 del Dlgs. n. 267/2000,
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