Impugnazione dell’esclusione: decorre dalla piena conoscenza del Provvedimento

Nella Sentenza n. 11689 del 3 dicembre 2018 del Tar Lazio, una Società (la ricorrente) che aveva partecipato ad una gara ha impugnato la propria esclusione dalla suddetta gara. I Giudici rilevano che l’impugnazione dell’esclusione decorre dalla piena conoscenza del provvedimento. Infatti, si legge nella Sentenza che: “la piena conoscenza delle motivazioni dell’atto di esclusione implica la decorrenza del termine decadenziale a prescindere dall’invio di una formale comunicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Dlgs. n. 163/06”. Ciò in quanto, nel settore degli appalti l’art. 120, comma 5, del Cpa., non prevede forme di comunicazione “esclusive” e “tassative”, quindi non incide sulle regole processuali generali del processo amministrativo (art. 41, comma 2, del Cpa.), quale quella della possibilità che la piena conoscenza dell’atto, al fine del decorso del termine di impugnazione, sia acquisita con forme diverse da quelle delle disposizioni del citato art. 120. Ne consegue che se l’impresa assiste, tramite rappresentante, alla seduta in cui vengono adottate determinazioni in ordine all’esclusione della sua offerta, è in tale seduta che l’Impresa acquisisce la piena conoscenza del Provvedimento ed è dalla data della stessa seduta che decorre il termine per impugnare il medesimo, trattandosi di Determinazione immediatamente lesiva e malgrado il carattere endoprocedimentale dell’atto della Commissione di gara.