Nella Sentenza n. 2656 del 20 maggio 2021 della Ctr Lazio, i Giudici affermano che le aree destinate ad attività estrattiva non possono essere considerate agricole e dunque, non essendo fabbricati, devono ritenersi terreni edificabili ex art. 1, comma 2 del Dlgs. n. 504/1992, sussistendo in capo ai terreni utilizzati per attività estrattiva tutti e due gli elementi che qualificano il presupposto dell’Imu, e cioè l’edificabilità di diritto, quale deriva dagli strumenti di pianificazione urbanistica e l’edificabilità di fatto riconducibile alla concreta possibilità di realizzare strutture edilizie a supporto dell’attività estrattiva. Dunque, in tema d’Imu, l’area classificata come “D3” nel Piano regolatore generale adottato dal Comune, ancorché concretamente destinata unicamente a cava e ad attività estrattiva, non è perciò solo qualificabile come agricola, in quanto avente potenzialità edificatoria, sia pure limitata alla sola realizzazione di fabbricati strumentali, con la conseguenza che è soggetta comunque all’imposta, indipendentemente dal suo concreto utilizzo, non contemplato tra i casi di esenzione, per la quale vige il criterio della tassatività.