Nell’Ordinanza n. 18393 del 30 giugno 2021 della Corte di Cassazione, la Suprema Corte chiarisce che l’obbligazione d’imposta (art. 9, comma 1, del Dlgs. n. 23/2011) al ricorrere di un contratto di locazione finanziaria, si consolida, quale situazione giuridica soggettiva dell’utilizzatore, sin dalla sottoscrizione del relativo contratto e, simmetricamente, viene a cessare con la scadenza (in difetto di riscatto) o, come nella fattispecie, con la risoluzione, di quello stesso contratto. In particolare, i Giudici di legittimità rimarcano come la lettura del dato normativo di cui all’art. 9, comma 1, Dlgs. n. 23/2011 (di deroga del presupposto impositivo dell’Imposta municipale propria qual costituito dal possesso degli immobili del Dlgs. n. 23/2011, art. 8, comma 2), induca ad attribuire rilevanza, piuttosto che alla detenzione dell’utilizzatore in quanto tale, (detenzione che, difatti, difetta rispetto alla fattispecie dell’immobile da costruire e, ciò non di meno, oggetto di contratto e di imposizione) al vincolo contrattuale che fonda la stessa detenzione qualificata che, perciò, permane (nella sua dimensione rilevante ai fini tributari) sino a quando è in vita quel vincolo e, simmetricamente, viene a cessare al suo venir meno (per scadenza o risoluzione del contratto), con conseguente detenzione senza titolo. Poi, la Suprema Corte osserva che, rilevando la cd. “ultrattività” del contratto di durata, avente ad oggetto il godimento del bene altrui, all’interno del solo rapporto che lega le parti del contratto, la disposizione normativa sopravvenuta in tema di Tasi (art. 1, comma 672, della Legge n. 147/2013), cui non può riconoscersi un contenuto interpretativo della previgente disciplina dell’Imu, (che, difatti, viene contestualmente salvaguardata da quello stesso ius superveniens, art. 1, comma 703 della Legge n. 147/2013), trova giustificazione in ragione della diversa natura, e dei distinti presupposti impositivi, che connotato i trattamenti impositivi oggetto di comparazione. Laddove poi alcun valore interpretativo vincolante può riconoscersi ad istruzioni volte a disciplinare le modalità di compilazione della dichiarazione Imu. La Suprema Corte aggiunge che il tema in questione ha trovato immutate coordinate regolative anche nella rimodulazione della disciplina che è stata operata dal Legislatore (Legge n. 160/ 2019, art. 1, commi 738 e seguenti), essendosi difatti confermato che il soggetto passivo dell’Imposta municipale propria (cd. “nuova Imu”), il cui presupposto impositivo si correla pur sempre al possesso di immobili, è il locatario di immobili “anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria, … a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”.