Corte di Cassazione Ordinanza n. 17327 del 24 giugno 2024
Nella casistica oggetto di studio, la controversia riguarda un avviso di accertamento per il pagamento dell’Imu relativo all’anno 2012, emesso da un Comune nei confronti di un Istituto salesiano, proprietario di un complesso immobiliare adibito in parte a Scuola media paritaria e in parte a Convitto universitario. La questione verte sui presupposti per il riconoscimento dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/1992.
La Suprema Corte evidenzia che:
– dal 1° gennaio 2003 al 3 ottobre 2005: esenzione per immobili utilizzati per attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
– dopo il 3 ottobre 2005: l’esenzione è estesa alle attività indipendentemente dalla loro natura commerciale.
– dal 4 luglio 2006: l’esenzione è applicabile solo ad attività “che non abbiano esclusivamente natura commerciale”.
– dal 24 gennaio 2012: l’esenzione è valida solo se le attività sono svolte con modalità “non commerciali”.
I Giudici di legittimità sottolineano che i requisiti per l’esenzione sono:
– requisito soggettivo, l’ente non deve avere come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
– requisito oggettivo, l’immobile deve essere utilizzato esclusivamente per attività assistenziali o equiparate, e tali attività non devono essere svolte con modalità commerciali.
L’esenzione è compatibile con il divieto di aiuti di Stato se le attività sono non economiche e svolte gratuitamente o con un corrispettivo simbolico.
La Commissione Europea ha stabilito che l’esenzione Imu è valida per attività non commerciali, con corrispettivi simbolici, cioè inferiori ai costi effettivi del servizio.
Per quanto riguarda la normativa Imu, la Suprema Corte evidenzia che dal 1° gennaio 2013, l’esenzione Imu si applica solo se le attività sono svolte con modalità non commerciali. Le attività didattiche devono rispettare requisiti specifici, come l’accoglienza senza discriminazione e il possesso di strutture adeguate. Il corrispettivo per tali attività deve essere simbolico, cioè una frazione del costo effettivo del servizio.
I Giudici di legittimità precisano che l’esenzione dall’Imu non è applicabile quando le entrate sono inferiori al costo medio indicato dal Miur, contrariamente a quanto indicato nelle nuove istruzioni per la dichiarazione Imu per enti non commerciali. La Suprema Corte ha considerato irrilevante che la retta fosse di Euro 1.400 annui rispetto al costo medio calcolato dal Miur di Euro 6.835,85 annui, ritenendo che questa retta non potesse essere considerata simbolica. Sono stati citati altri precedenti della Corte di Cassazione che non hanno considerato simboliche rette comprese tra Euro 1.080 e Euro 1.900, negando quindi l’esenzione per l’attività didattica.
Nella Sentenza n. 17626/2024 della Corte di Cassazione, è stato ulteriormente chiarito che le istruzioni ministeriali non possono vincolare l’interpretazione della normativa, né per i contribuenti né per i Comuni che devono effettuare gli accertamenti.


