Imu: immobile con la facciata vincolata ad interesse storico artistico

Nella Sentenza n. 5396 del 12 dicembre 2018 della Ctr Lombardia, una Società impugna un avviso di accertamento, notificato da un Comune, tramite il quale l’Ente Locale richiedeva la maggiore Imu su di un immobile di proprietà della ricorrente sottoposto al vincolo di tutela sui fabbricati di interesse storico ed artistico di cui alla Legge n. 1089/1939 (per l’anno in questione la Società aveva versato l’Imu in misura ridotta). Nel dettaglio, il vincolo artistico invocato dalla ricorrente era stato applicato dalla Soprintendenza solo sulla facciata e non anche sull’intero immobile.

I Giudici lombardi pongono in evidenza che l’art. 13.3, lett. a), del Dl. n. 201/2011, dispone che “la base imponibile dell’Imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Dlgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50%: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del ‘Codice’ di cui al Dlgs. n. 42/2004”. Quindi, in ragione del tenore letterale della norma citata, essa impone di fare riferimento al fabbricato nella sua complessiva unità strutturale.

Di conseguenza, il prospettarne o pretendere una teorica separazione dalle varie parti edificate non è possibile. In conclusione, non può essere negato il beneficio fiscale della riduzione Imu per i fabbricati di interesse storico e artistico se il vincolo riguarda solo la facciata poiché la norma fa riferimento al fabbricato nella sua complessità.