Nella Sentenza n. 2858 dell’8 giugno 2021 della Ctr Lazio, la questione controversa riguarda il tema della individuazione del presupposto dell’Imposta Imu. L’art. 8, comma 2 del Dlgs. n. 23/2011, dispone che “l’Imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall’amministrazione principale”, mentre il successivo art. 9, comma 1, precisa che “soggetti passivi dell’Imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi”. Dunque, ai fini tributari, i soggetti passivi dell’imposta Imu debbono essere individuati tra coloro che sono titolari del diritto di proprietà dell’immobile o di un diritto reale di godimento.
Il criterio previsto dal Legislatore per compiere tale operazione è quello del possesso del bene. In altri termini, è possessore dell’immobile colui che esercita uno dei diritti sopra menzionati. Non c’è spazio per altri soggetti giuridici. Invero, la configurazione del profilo soggettivo dell’obbligazione tributaria in relazione alla figura del possessore del bene non si pone in contrasto con la nozione di possesso che si ricava dall’art. 1140 del Cc., secondo cui “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale”. Anche per il diritto comune infatti, la situazione del possesso corrisponde ad un diritto reale, la cui configurazione giuridica è sempre riportata ad una categoria chiusa.
La verifica del possesso del bene assume rilievo solo per individuare il soggetto passivo all’interno di tale cerchia di soggetti giuridici. Ne consegue che le circostanze che possono incidere sulla perdita del possesso da parte di uno dei predetti soggetti non assumono rilievo ai fini tributari, salvo che tale possesso non si sposti in capo ad un altro degli altri soggetti appartenenti alla stessa cerchia. In particolare, nel caso di specie, la perdita di possesso dell’immobile da parte del proprietario non è intervenuta a favore di un altro soggetto, a sua volta, titolare di un diritto reale di godimento, ma di semplici occupanti abusivi, quindi, ciò non fa venir meno l’obbligo di versamento dell’Imu. In tale circostanza non è possibile riconoscere una sorta di causa atipica di esenzione dal pagamento del tributo.




