Imu: soggettività passiva e riconsegna dell’immobile in caso di leasing

Nella Sentenza n. 530 del 22 luglio 2020 della Ctr Toscana, i Giudici affermano che l’art. 9 del Dlgs. n. 23/2011 deve essere interpretato, secondo il necessario criterio di adeguatezza alla Costituzione, nel senso che la soggettività passiva ai fini Imu passa dal locatario al locatore finanziario soltanto con la riconsegna dell’immobile oggetto di leasing. Sul punto, di recente, la Corte di Cassazione ha emesso Pronunce contrastanti (Sentenze nn. 13793/2019, 25249/2019 29973/2019) secondo cui la soggettività in questione passa con la risoluzione o la scadenza del contratto di leasing e (Sentenza n. 19166/2019) secondo cui detta soggettività trasla solo con la riconsegna dell’immobile.

Ciò posto, i Giudici toscani ritengono di adeguarsi a tale secondo orientamento di legittimità, perché la statuizione di cui alla Sentenza n. 19166/2019 appare più aderente:

a) ai Principi di cui all’art. 53 della Costituzione (imposizione secondo la capacità contributiva), in quanto – posto che secondo il citato art. 9 la soggettività passiva Imu non è riservata sempre al titolare del diritto di proprietà ma anche ai titolari di alcuni di ritti (reali o personali) di godimento – attribuisce tale soggettività a chi, secondo la causa del contratto di leasing, ha in qualità di locatario il vero e proprio dominio utile sull’immobile lasciando al locatore limitatissimi diritti sul bene;

b) ai Principi di cui all’art. 3 della Costituzione (divieto di disparità di trattamento), in quanto non differenzia il trattamento normativo tra il locatore finanziario che ha avuto la fortuna di ricevere tempestivamente in restituzione l’immobile, potendo così esercitare i relativi poteri in ordine allo stesso, ed il locatore finanziario che invece non può esercitarli a causa del ritardo del debitore nella riconsegna;
c) al consolidato orientamento della Suprema Corte in materia di ultrattività del rapporto di locazione per tutto il periodo di mancata riconsegna nel termine dovuto;

d) al Dm. Mef 30 ottobre 2012, avente natura di fonte secondaria dell’ordinamento, vincolante per la Pubblica Amministrazione (e quindi per il Comune), che non lo può disapplicare e che il Giudice può disapplicare solo se contrastante con fonti di rango superiore. Decreto che espressamente stabilisce che il dies a quo dell’onere dichiarativo ai fini dell’Imu in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria grava sul locatore dalla data di riconsegna del bene, comprovata dal verbale di riconsegna, adeguandosi quindi al concetto di “durata della locazione”.