Corte di Cassazione, Ordinanza n. 26067 del 4 ottobre 2024
Nel caso in esame, la Suprema Corte rileva che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del Dl. n. 146/2021, introdotto con la conversione in Legge n. 215/2021, ha modificato l’art. 12 del Dpr. n. 602/1973, aggiungendo il comma 4-bis. Tale disposizione si applica anche ai processi pendenti, poiché definisce l’interesse ad agire in relazione a ruoli e cartelle non notificate o invalidamente notificate, chiarendo che l’inammissibilità dell’impugnazione “diretta” o “anticipata” non preclude la tutela successiva, possibile anche tramite opposizioni esecutive.
Le Sezioni Unite hanno precisato che la mancanza di tale interesse comporta l’inammissibilità dell’impugnazione immediata, ma non impedisce future forme di tutela legale, una volta che l’esecuzione forzata sia minacciata. Inoltre, la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità di questa norma, ritenendo inammissibili le questioni di incostituzionalità riguardanti la non impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo al di fuori dei casi previsti dalla legge.
Nel caso in esame, poiché non ricorrono le ipotesi per un’azione diretta secondo l’art. 12, comma 4-bis, l’impugnazione dell’estratto di ruolo è inammissibile per mancanza di interesse.


