Nella Sentenza della Corte di Cassazione n. 849 del 20 gennaio 2015, un soggetto era stato assunto ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Dlgs. n. 267/00 (Tuel) con contratti a termine alle dipendenze di un Comune e il rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità in virtù di successive proroghe. In seguito a concorso bandito dal Comune ai sensi dell’art. 1, comma 558, della Legge n. 296/96, veniva assunto con contratto a tempo indeterminato. In seguito, l’Amministrazione aveva adottato un provvedimento di recesso per indisponibilità del bilancio e per illegittimità dell’assunzione originaria senza concorso in violazione dell’art.
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