Nella Delibera n. 14 del 3 maggio 2016 della Corte dei conti, Sezione Autonomie, il quesito attiene alla computabilità degli incarichi dirigenziali conferiti ex art. 110, comma 1, del Tuel, nel tetto di spesa stabilito dall’art. 9, comma 28 del Dl. n. 78/10. La Sezione rileva che il silenzio della legge è confermativo dell’applicabilità della disciplina generale anche alla dirigenza locale a tempo determinato, derogabile, così come per le altre categorie di personale, esclusivamente ove in regola con quanto richiesto dal Legislatore con riferimento ai generali obblighi di riduzione della spesa del personale. Quindi, la Sezione statuisce che le spese riferite agli incarichi dirigenziali conferiti ex art. 110, comma 1 del Dlgs. n. 267/00, devono essere computate ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 9, comma 28 del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10.
Corte dei conti, Sezione Autonomie – Delibera n. 14 del 3 maggio 2016




