Corte dei conti Emilia Romagna, Delibera n. 9 del 27 gennaio 2026
La Nota afferma con chiarezza che un’Amministrazione pubblica non può conferire un incarico esterno soltanto perché il personale interno, pur presente in organico, non è disponibile in quel momento a svolgere l’attività richiesta. L’art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001 consente infatti il ricorso a incarichi individuali di lavoro autonomo solo per esigenze specifiche alle quali l’Ente non possa far fronte con il personale in servizio, e solo se viene previamente accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse interne. Questo significa che non è sufficiente rilevare una
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