Incarichi ex art. 110 Tuel: possibilità di nuovi contratti nei mandati successivi a quello dell’incarico originario

Corte di Cassazione, Sentenza n. 17866 del 2 luglio 2025

Un lavoratore aveva svolto per oltre 12 anni l’incarico di Responsabile dei Servizi tecnici presso un ente locale, attraverso una serie di contratti a tempo determinato. Aveva quindi chiesto che venisse accertata l’illegittimità di questi contratti e il riconoscimento di un risarcimento, sostenendo che erano stati stipulati senza giustificate esigenze temporanee, come richiesto dalla legge. Il Tribunale aveva inizialmente respinto la domanda, ma in appello i giudici avevano ritenuto illegittimi i contratti, ritenendo che fossero stati utilizzati in modo abusivo per coprire funzioni stabili dell’ente. Era stato quindi riconosciuto al lavoratore un risarcimento per abuso dei contratti a termine, secondo il cosiddetto “danno comunitario”. L’Ente aveva però impugnato la decisione in Cassazione, sostenendo che i contratti erano stati stipulati nel rispetto dell’articolo 110 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), che prevede due diverse tipologie di contratti a tempo determinato, una per coprire posti di ruolo a tempo determinato e una per esigenze temporanee ed eccezionali, al di fuori della dotazione organica. Secondo la Suprema Corte, la Corte d’appello non aveva accertato in modo chiaro a quale tipo di contratto appartenessero quelli oggetto del giudizio. Aveva solo ipotizzato che rientrassero nel secondo caso (fuori dotazione organica), senza verificare se le condizioni previste dalla legge fossero realmente rispettate. Inoltre, aveva dato per scontato che fossero illegittimi solo perché il lavoratore svolgeva funzioni ordinarie, senza dimostrare che mancassero i requisiti richiesti dalla norma. I Giudici di legittimità hanno quindi chiarito che gli incarichi a tempo determinato previsti dall’art. 110 del Tuel non sono automaticamente illegittimi se superano i 36 mesi, perché la legge consente contratti della durata del mandato del sindaco o del presidente della provincia. Non c’è violazione del diritto europeo, poiché la normativa nazionale prevede già garanzie adeguate per evitare abusi. Il risarcimento per abuso di contratti a termine può essere riconosciuto solo se si dimostra l’effettiva esistenza di un danno, cosa che in questo caso non era avvenuta. In conclusione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’ente, annullato la Sentenza d’appello e rinviato il caso alla Corte d’Appello per una nuova decisione, precisando che i contratti a tempo determinato negli Enti Locali possono essere legittimi se rispettano le condizioni previste dall’art. 110 del Tuel e che il superamento della durata di 36 mesi non comporta automaticamente un abuso, soprattutto quando i contratti sono legati alla durata del mandato elettivo.

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