Incarichi extraistituzionali: l’obbligo di restituzione dei compensi riguarda solo gli incarichi svolti senza autorizzazione

Corte dei conti, Sezioni Riunite, Sentenza n. 1 del 22 gennaio 2025

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la questione oggetto di giudizio riguarda l’obbligo per un dipendente pubblico di restituire i compensi percepiti per incarichi esterni non autorizzati. In particolare, la questione rimessa alle Sezioni Riunite verte sull’estensione dell’obbligo di restituzione solo ai casi di incompatibilità relativa (incarichi che potrebbero essere autorizzati ma sono stati svolti senza autorizzazione) o anche alle situazioni di incompatibilità assoluta (incarichi vietati e non autorizzabili). La questione sorge nell’ambito di un procedimento riguardante un docente universitario a tempo pieno, sanzionato per aver svolto attività incompatibili con il suo incarico. Due interpretazioni contrapposte sono emerse: secondo una prima tesi, l’obbligo di restituzione del compenso dovrebbe valere in entrambi i casi, poiché in ogni situazione si viola il dovere di esclusività del dipendente pubblico; secondo un’altra, tale obbligo riguarderebbe solo le incompatibilità relative, mentre per le incompatibilità assolute il danno per l’Amministrazione deriverebbe piuttosto dalla violazione del rapporto di lavoro e andrebbe quantificato in modo diverso. Vista l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, la questione è stata rimessa alle Sezioni Riunite per una decisione definitiva. La Sezione chiarisce che l’obbligo per i dipendenti pubblici di restituire il compenso percepito per incarichi svolti senza autorizzazione si applica solo ai casi in cui l’attività potrebbe essere autorizzata, ma è stata esercitata senza il necessario permesso. Tuttavia, se l’attività è completamente vietata e non autorizzabile, il dipendente non ha diritto ad alcun compenso e l’amministrazione può richiedere il risarcimento dei danni economici subiti a causa della violazione del principio di esclusività. Secondo la Sezione, nei casi di incarichi incompatibili in modo assoluto, il Legislatore ha imposto un divieto chiaro e previsto sanzioni più severe, rendendo superflua l’applicazione della disciplina sulla restituzione del compenso. La differenza tra incarichi potenzialmente autorizzabili e quelli espressamente vietati giustifica un trattamento distinto. Inoltre, le pesanti conseguenze economiche e disciplinari previste per chi viola il divieto dimostrano che non esiste alcun vantaggio per il dipendente che svolge attività non compatibili con il proprio ruolo. La Sezione sottolinea che la difficoltà di provare il danno non può costituire un ostacolo all’applicazione della normativa. Infatti, la percezione di un compenso per un’attività vietata rappresenta già un elemento concreto che dimostra la violazione del dovere di esclusività. La prova del danno può essere ottenuta anche attraverso elementi presuntivi chiari e concordanti, basati sulle informazioni disponibili nei documenti ufficiali.

La nostra attenzione alla verifica dei contenuti

Gli articoli e i contenuti prodotti dalla nostra redazione sono tutti verificati da esperti del settore. Seguendo una procedura di qualità certificata, i giornalisti della redazione operano a stretto contatto con gli esperti per verificare la correttezza delle informazioni pubblicate. L'obiettivo è quello di fornire a tutti i lettori informazioni verificate e attendibili.

Seguici sui social:

Iscriviti e resta aggiornato