Incarico di Amministratore in Società pubbliche: gratuità anche se l’elezione a cariche locali avviene successivamente

Corte dei conti Veneto, Delibera n. 300 del 10 settembre 2024

Nella fattispecie in esame, viene chiesto se, alla luce dell’art. 1, comma 718, della Legge n. 296/2006, l’elezione a Consigliere comunale, avvenuta successivamente all’incarico di membro dell’Organo di amministrazione di una Società di capitali, impedisca il pagamento di qualsiasi compenso a carico della Società stessa. La Sezione rileva che l’art. 1, comma 718, della Legge n. 296/2006, si applica anche nel caso in cui una persona venga eletta Consigliere comunale dopo essere stata nominata membro dell’Organo di amministrazione di una Società di capitali. Questo comporta il divieto di ricevere compensi dalla Società stessa. La norma si basa sul Principio che, per evitare un aumento della spesa pubblica, chi assume incarichi elettivi in Enti Locali e partecipa all’amministrazione di Società partecipate da questi Enti non ha diritto ad emolumenti da parte delle Società. Questo divieto si applica, sia agli incarichi assunti prima che dopo l’elezione. La legge mira a contenere i costi degli Organi pubblici, in linea con altre norme analoghe. Anche la giurisprudenza costituzionale ha affermato che, pur potendo le leggi incidere sui rapporti contrattuali, questo intervento non è considerato retroattivo o arbitrario quando la gratuità degli incarichi è stabilita da tempo, e chi decide di candidarsi ne è a conoscenza.

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