Incassi e pagamenti degli Enti Locali: integrazione della codifica “Siope”

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 185 dell’11 agosto 2014, ed è in vigore da tale giorno, il Dm. 28 luglio 2014, titolato “Codifica Siope degli incassi e dei pagamenti degli Enti Locali”.

In attuazione dell’art. 14, commi 6 e 8, della Legge n. 56/09, per i quali le Amministrazioni pubbliche, Enti Locali compresi, devono trasmettere quotidianamente alla banca-dati “Siope” i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, il Mef è tenuto ad aggiornare detti codici, sentita la Conferenza unificata, in considerazione delle sopravvenute modifiche normative (la precedente codifica “Siope” era stata prevista con Decreto Mef n. 100676 del 10 ottobre 2011).

Le integrazioni/modificazioni dei codici tengono ora conto dell’istituzione dell’Imposta municipale propria (artt. 7 e 8 del Dlgs. n. 23/11), della Iuc (art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147/13), dell’applicazione di una Tariffa avente natura corrispettiva in luogo della Tari, per quei Comuni che abbiano realizzato Sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico (art. 1, comma 668, della Legge n. 147/13), del “Fondo di solidarietà comunale” (art. 1, comma 380, della Legge n. 228/12), nonché delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/09 (Dlgs. n. 118/11).

Al Decreto sono allegati, rispettivamente, i Prospetti A/1 – “Griglia dei codici per gli incassi effettuati da Province, Comuni, Città metropolitane e Unione di Comuni”, A/2 – “Griglia dei codici per gli incassi effettuati da Comunità montane, Comunità isolane e altri Enti Locali”, B “Griglia dei codici per i pagamenti effettuati da tutti gli Enti Locali” e C “Griglia dei codici per comunicare al Siope, da parte dei tesorieri, la consistenza delle disponibilità liquide dei singoli Enti”.

Art. 1 – Attività degli Enti Locali

La norma prevede, al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici, che le Province, i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni di Comuni debbano indicare sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dagli Allegati “A/1” e “B” al presente Decreto, mentre le Comunità montane, le Comunità isolane e gli altri Enti Locali, individuati nell’Elenco annualmente pubblicato dall’Istat, i codici indicati negli Allegati “A/2” e “B”; il codice gestionale da indicare su ogni titolo di entrata o di spesa deve essere individuato solo tra quelli previsti per la voce economica cui il titolo si riferisce.

Inoltre, per garantire una corretta applicazione della codifica gestionale, gli Enti Locali suddetti:

– provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell’ordinativo di incasso e di pagamento, evitando l’imputazione provvisoria ai capitoli inerenti le entrate e le spese per partite di giro;

– uniformano la codificazione alle istruzioni del “Glossario dei codici gestionali” e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica (la nuova versione del “Glossario dei codici gestionali” verrà pubblicata sul sito internet www.siope.tesoro.it entro il 10 settembre 2014);

– applicano i codici gestionali evitando l’adozione del criterio della prevalenza ed evitano l’imputazione di entrate e/o spese a codici avente carattere generico, in presenza di appositi codici dedicati;

– attribuiscono ai residui esistenti il codice gestionale più attinente tra quelli previsti per la voce economica di bilancio alla quale il residuo è imputato;

– comunicano alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio il nome e l’indirizzo di posta elettronica del proprio referente Siope.

Art. 2 – Modalità di acquisizione dati

I Tesorieri (banche incaricate dei Servizi di tesoreria e gli Uffici postali che svolgono analoghi servizi) non possono accettare mandati di pagamento e ordinativi di incasso privi del codice gestionale.

Le informazioni codificate sono trasmesse quotidianamente al Siope tramite i Tesorieri, secondo le “Regole di colloquio Tesorieri-Banca d’Italia”, consultabili sul sito internet www.siope.tesoro.it. Ai fini della trasmissione dei dati al Siope, ciascun Ente è identificato da un codice-Ente assegnato dall’Istat; i Tesorieri o Cassieri degli Enti di nuova istituzione chiedono il codice-Ente alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio e segnalano le eventuali modifiche anagrafiche successive.

Gli incassi effettuati in assenza di ordinativo di incasso sono codificati dai Tesorieri o Cassieri con il codice previsto per gli “incassi in attesa di regolarizzazione” o per “gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa” e, a seguito dell’emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell’Ente, questi sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale dell’incasso.

I pagamenti effettuati in assenza del titolo di pagamento sono codificati dai Tesorieri o Cassieri con il codice previsto per i “pagamenti in attesa di regolarizzazione”, o per i “pagamenti da regolarizzare per pignoramenti” o per “i pagamenti da regolarizzare derivanti dal reintegro delle anticipazioni di cassa” e, a seguito dell’emissione dei relativi titoli di pagamento da parte dell’Ente, questi sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale del pagamento.

Entro il giorno 20 di ogni mese, i Tesorieri trasmettono al Siope informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli Enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all’Allegato “C” e, entro lo stesso termine, gli Enti Locali comunicano le informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese precedente, presso altri Istituti di credito al loro Tesoriere, il quale provvede alla trasmissione di tali dati al Siope.

Alle operazioni dalle quali non derivano effettivi incassi o pagamenti, in quanto determinate da ordinativi di entrata o di spesa che si compensano totalmente, eseguite dal Tesoriere o Cassiere nell’anno successivo a quello cui sono imputati i relativi titoli di incasso e di pagamento, deve essere attribuita la data contabile corrispondente all’ultimo giorno dell’esercizio finanziario chiuso (c.d. “data contabile fittizia”).

Art. 3 – Accesso al “Siope

E’ previsto che ciascun Ente Locale acceda alle informazioni codificate relative alla propria gestione, nonché a tutte le informazioni presenti sul “Siope” riguardanti gli altri Enti e all’elaborazioni prodotte. Le modalità tecniche di accesso al “Siope” sono indicate sul sito internet www.siope.tesoro.it.

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