Nella Delibera n. 177 del 9 ottobre 2017 della Corte dei conti Piemonte, viene chiesto un parere riguardante la disciplina applicabile agli incentivi in favore dei dipendenti tecnici delle Amministrazioni Pubbliche a seguito delle modifiche introdotte dagli artt. 13 e 13-bis del Dl. n. 90/14, convertito dalla Legge n. 114/14 e successivamente dall’entrata in vigore dell’art. 113 del Dlgs. n. 50/16 e dall’abrogazione della pregressa disciplina. La Sezione rileva che, in materia di incentivi per funzioni svolte dai dipendenti tecnici, ai fini della individuazione della disciplina applicabile, si ha riguardo al momento effettivo di svolgimento dell’attività da parte del dipendente fino all’entrata in vigore del Dlgs. n. 50/16. Successivamente, stante l’espressa previsione dell’art. 216 del Dlgs. n. 50/16, si fa riferimento alla data di pubblicazione del bando, con la conseguenza che si applica l’art. 113 del Dlgs. n. 50/16 a tutte le attività poste in essere in relazione a procedure il cui bando sia stato pubblicato dopo l’entrata in vigore del nuovo “Codice dei Contratti pubblici”. I Regolamenti attuativi adottati dall’Ente non possono avere effetti retroattivi e la loro adozione è necessaria per potere distribuire gli incentivi fra i dipendenti tecnici. Se tuttavia l’Ente ha provveduto ad accantonare le risorse economiche sulla base della norma di legge, è possibile con Regolamento disciplinare la distribuzione delle risorse anche in relazione ad attività incentivabili svolte prima dell’emanazione del Regolamento purché sussista uniformità fra la disciplina normativa che disciplina l’accantonamento e quella che disciplina la distribuzione delle risorse.




