Corte dei conti Liguria, Delibera n. 56 del 5 maggio 2025
La questione controversa riguarda l’interpretazione dell’art. 45 del Dlgs. n. 36/2023, come modificato dal Dlgs. n. 209/2024, in merito alla possibilità di riconoscere un incentivo economico anche ai dipendenti degli Uffici del Personale e della Ragioneria che si occupano della fase conclusiva del procedimento, ovvero della materiale liquidazione dell’incentivo.
Secondo l’Ente queste attività, pur non avendo natura tecnica in senso stretto, si sono nel tempo trasformate in operazioni complesse e strettamente connesse al processo generale, comprendendo aspetti contabili, verifiche dei limiti di spesa e applicazione di normative specifiche. A sostegno di questa posizione, l’Ente richiama interpretazioni che sembrano lasciare un certo margine di discrezionalità nella definizione dei beneficiari, purché le attività siano direttamente collegate all’Intervento.
La Sezione tuttavia ha chiarito che il Sistema degli incentivi alle funzioni tecniche costituisce un’eccezione al Principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici e deve quindi essere applicato in modo rigoroso e limitato. Le modifiche introdotte dal Decreto correttivo hanno ampliato l’ambito soggettivo dell’incentivo, includendo anche i dirigenti, e hanno aggiornato l’elenco delle attività incentivabili, ma non hanno modificato la finalità della norma, che rimane quella di valorizzare il personale coinvolto direttamente nella progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture.
La Sezione ha precisato che possono essere incentivabili solo le attività che presentano un collegamento diretto e funzionale con l’esecuzione tecnica dell’Intervento. Sono invece escluse le attività di natura amministrativa, contabile e finanziaria, anche se articolate e rilevanti, come quelle svolte nella fase finale della liquidazione dell’incentivo, in quanto non costituiscono parte integrante della funzione tecnica ma rappresentano un momento conclusivo e gestionale del procedimento.
In conclusione, la Sezione ha statuito che non possono essere inclusi tra i beneficiari dell’incentivo previsto dall’art. 45 del Dlgs. n. 36/2023 i dipendenti che si occupano della liquidazione contabile e finanziaria dell’incentivo, poiché tali attività non rientrano tra le funzioni tecniche direttamente connesse alle procedure di affidamento ed esecuzione previste dalla normativa.



