Incentivi per funzioni tecniche: impossibilità di riconoscimento al personale che svolge attività di tipo finanziario o amministrativo

Corte dei conti Puglia, Delibera n. 86 del 13 giugno 2025

Nella fattispecie in esame, la questione controversa riguarda l’ambito di applicazione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dal Dlgs. n. 36/2023, in particolare dall’art. 45, che ha sostituito il precedente art. 113 del Dlgs. n. 50/2016. In particolare, una Pubblica Amministrazione ha chiesto se tali incentivi possano essere riconosciuti anche al personale finanziario che, in supporto all’Ufficio “Tecnico”, svolge attività di rendicontazione, soprattutto nei casi in cui quest’ultimo non disponga delle competenze o abilitazioni necessarie. La richiesta si fondava anche sull’esistenza di un Regolamento interno che consente la composizione trasversale della struttura tecnico-amministrativa, includendo personale proveniente da Settori diversi da quello Tecnico.

La Sezione ha chiarito che gli incentivi in questione sono riservati esclusivamente a coloro che svolgono attività tecniche espressamente indicate, in modo tassativo, nell’Allegato I.10 del Dlgs. n. 36/2023. Tra queste rientrano, ad esempio, attività di programmazione, progettazione, predisposizione dei documenti di gara, direzione lavori, collaudi e funzioni strettamente connesse alla realizzazione di lavori pubblici.

La Sezione ha precisato che, pur non essendo richiesta una qualifica “tecnica” formale, le mansioni devono avere natura tecnica, essere direttamente riferibili alla specifica procedura di affidamento e rientrare tra quelle previste dalla normativa. Attività di tipo finanziario o amministrativo, sebbene funzionali e di supporto, non sono incentivabili, poiché non costituiscono funzioni tecniche in senso stretto.

Infine, la Sezione ha richiamato la ratio dell’istituto, individuandola nella volontà del Legislatore di valorizzare le professionalità tecniche interne, in alternativa al ricorso a professionisti esterni. Attività come la gestione finanziaria, che per loro natura devono essere svolte da personale interno e non possono essere oggetto di esternalizzazione, non possono beneficiare degli incentivi, pena lo snaturamento della finalità perseguita dalla norma.

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