Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 120 del 16 maggio 2025
Nella fattispecie in esame, la questione controversa riguarda un Ente Locale che ha approvato un regolamento per stabilire quando e come pagare gli incentivi previsti dalla legge per i dipendenti coinvolti nelle attività tecniche legate agli appalti pubblici, ai sensi dell’art. 45 del Dlgs. n. 36/2023. In particolare, l’Ente chiede se sia possibile erogare gli incentivi in anticipo rispetto alla conclusione dell’opera, soprattutto per quei ruoli tecnici che terminano la propria attività nelle fasi iniziali, come la progettazione o la programmazione. La Sezione afferma che gli incentivi possono essere pagati solo dopo che l’attività sia stata effettivamente svolta e verificata dal dirigente responsabile, ma precisa anche che la tempistica dei pagamenti può essere stabilita autonomamente dall’ente, purché nel rispetto della normativa e con adeguata verifica delle prestazioni svolte. In sostanza, l’ente ha margine di discrezionalità nel decidere quando corrispondere gli incentivi, a condizione che vi sia un controllo formale e che le attività rientrino tra quelle elencate dalla legge come incentivabili. La Sezione ricorda infine che non tutte le attività possono essere incentivate, ma solo quelle tecniche specificamente indicate nell’Allegato I.10 del “Codice dei contratti pubblici”, escludendo attività amministrative o finanziarie, anche se connesse alla procedura. In conclusione, la Sezione stabilisce che l’ente può definire autonomamente i tempi di erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche, purché siano accertate le attività effettivamente svolte e queste rientrino tra quelle previste dalla legge, escludendo erogazioni per attività non espressamente incluse nell’elenco normativo.


