Incentivi per funzioni tecniche: non sono applicabili alle attività di collaudo delle Opere di urbanizzazione a scomputo

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 199 del 19 settembre 2024

Nel caso in trattazione, il Sindaco ha richiesto un parere riguardante la regolamentazione degli incentivi tecnici al personale dipendente, con riferimento al collaudo di opere di urbanizzazione realizzate da privati a scomputo degli oneri. In particolare, l’Ente chiede se il personale interno incaricato del collaudo possa beneficiare dell’incentivo previsto dall’art. 45 del Dlgs. n. 36/2023 e se tale incentivo possa essere imputato al privato, essendo incluso nel quadro economico delle opere da scomputare. La normativa di riferimento, originariamente contenuta nell’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016, è ora disciplinata dall’art. 45 del Dlgs. n. 36/2023, il quale prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche, come quelle indicate nell’Allegato I.10, siano a carico degli stanziamenti previsti per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture nei bilanci delle Stazioni appaltanti o degli Enti concedenti. Tra le attività tecniche contemplate, l’Allegato I.10 include il collaudo tecnico-amministrativo, la verifica di conformità e il collaudo statico. Tuttavia, il quesito riguarda specificamente le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo degli oneri. Gli oneri di urbanizzazione, come stabilito dalla giurisprudenza, sono prestazioni patrimoniali a carico del richiedente un titolo edilizio, destinate a compensare l’impatto urbanistico dell’intervento. Le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo degli oneri sono considerate opere pubbliche e, ai sensi dell’art. 16 del Dpr. n. 380/2001, devono essere acquisite al Patrimonio comunale. Precedenti pareri della Sezione (Delibera n. 184/2016) avevano già escluso la possibilità di riconoscere incentivi tecnici per le opere a scomputo, anche sotto una normativa che limitava il riconoscimento di tali incentivi alle attività tecniche relative ad appalti pubblici, escludendo le concessioni. L’estensione dell’incentivo alle “procedure di affidamento” non modifica tale orientamento. Infatti, il dato letterale dell’art. 13 del Dlgs. n. 36/2023, che si applica ai lavori realizzati da privati a scomputo, fa riferimento all’Allegato I.12, che esclude espressamente l’applicazione degli artt. 37, 45 e 81 del “Codice” per tali opere. L’art. 116 del Dlgs. n. 36/2023, che disciplina il collaudo delle opere, prevede che le Amministrazioni possano nominare collaudatori interni o esterni, ma nel caso di collaudatori interni, il compenso è collegato all’incentivo previsto dall’art. 45, che però è escluso per le opere a scomputo. Questa apparente contraddizione richiede un’interpretazione restrittiva, come confermato dalla relazione al Decreto legislativo, che chiarisce che gli incentivi tecnici non sono applicabili alle opere realizzate a scomputo, anche nella fase di esecuzione del contratto. In conclusione, la Sezione conferma che, alla luce della normativa attuale, non è possibile riconoscere incentivi tecnici per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo. Tale esclusione è coerente con la finalità di riservare tali incentivi alle attività connesse all’affidamento di contratti pubblici, garantendo al contempo un risparmio per l’Amministrazione.

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