Incentivi tecnici: differenza per concessioni e appalti

Nella Delibera n. 110 del 7 ottobre 2019 della Corte dei conti Piemonte, dopo aver richiamato la disciplina relativa agli incentivi tecnici, ha chiesto un parere sull’interpretazione in merito alla possibilità di prevedere la contabilizzazione degli incentivi in tutti i casi in cui, in correlazione ad un contratto di concessione, sia stato istituito un capitolo di spesa, quale costo iscritto a bilancio e correlato alla gestione del contratto medesimo ai sensi dell’art. 167, comma 4 lett. c) del Dlgs. n. 50/2016 e seguenti.
La Sezione rileva che, in tema di incentivi tecnici di cui all’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. c), dello stesso Decreto, non è possibile rinvenire, nel comma 5-bis dell’art. 113, il fondamento del legittimo riconoscimento dell’incentivo tecnico ai contratti di concessione, come forma di sostegno finanziario da parte della stazione appaltante concedente.
In primis per la mancanza del requisito della “identità” del capitolo, non essendovi, nel caso di concessione, normalmente, costi di gestione a carico della stazione appaltante, sicché non sarebbe integrato il disposto normativo di cui all’art. 113, comma 5-bis, a mente del quale “gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”.
In secondo luogo occorre tener conto della ratio dell’art. 167 che ha il preciso e precipuo scopo di assicurare che nella determinazione dell’importo da mettere a base di gara la stazione appaltante tenga conto, anche, delle forme di “vantaggio economico” comunque intese che si intende riconoscere all’aggiudicatario, al fine di assicurare effettività al Principio della libera concorrenza ed ai corollari della non discriminazione e trasparenza nelle procedure di gara.
Infine, la Sezione precisa che la presenza di forme di “ragionevole e proporzionata” contribuzione economica (si pensi ad esempio a compensazioni attribuite a fronte degli obblighi di pubblico servizio) riconosciute al Concessionario non avvicinano il contratto di concessione a quello d’appalto al punto tale da far traslare il rischio operativo dal privato alla Pubblica Amministrazione. D’altronde, se così fosse, perdendo la concessione la sua tipica essenza, finirebbe con l’immedesimarsi nell’appalto, legittimando un’applicazione diretta e non già un’interpretazione estensiva di tutte le disposizioni di cui alla II Parte del Codice, ivi compreso l’art. 113 in tema di incentivi tecnici.
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