Incentivi tecnici e affidamenti “in house”

Corte dei conti Puglia, Delibera n. 175 del 15 novembre 2025

Un Comune ha chiesto se sia possibile applicare l’art. 45 del Dlgs. n. 36/2023 – cioè la norma che disciplina gli incentivi tecnici per il personale coinvolto nelle procedure di affidamento – anche quando l’Amministrazione affida servizi a una propria Società “in house”. La Sezione ricostruisce la natura del modello “in house providing” prevista dagli art. 7 del Dlgs. n. 36/2023, e art. 3 dell’Allegato I.1, nonché dalle Direttive europee 2014/23/UE e 2014/24/UE, e dal Dlgs. n. 175/2016. La Società “in house”, pur avendo forma giuridica distinta, è considerata una articolazione interna dell’Ente controllante: non un soggetto terzo, ma uno strumento organizzativo attraverso cui l’Amministrazione produce direttamente beni e servizi. Questa impostazione è confermata dalla giurisprudenza, che descrive la Società “in house” come “longa manus” dell’Amministrazione.

La Sezione ricorda poi che l’art. 45 del Dlgs. n. 36/2023 prevede incentivi tecnici per il personale della Stazione appaltante quando svolge attività elencate nell’Allegato I.10, con una finalità duplice: aumentare le competenze interne e ridurre il ricorso a professionisti esterni. In alcune Pronunce è stato riconosciuto che anche il personale delle Società “in house” può, in certi casi, accedere agli incentivi per funzioni tecniche, perché queste Società, quando operano come Stazioni appaltanti, devono applicare le stesse regole del “Codice”. Il problema posto dal Comune è però diverso: non riguarda gli appalti svolti dalla Società “in house” verso soggetti terzi, ma gli affidamenti diretti dal Comune alla propria Società controllata. In questa situazione, la Sezione chiarisce che non esiste un rapporto tra soggetti distinti, ma un rapporto interorganico: l’Ente affida a sé stesso attraverso una propria articolazione interna. Di conseguenza, mancano le condizioni che giustificano gli incentivi tecnici. L’incentivo ex art. 45 è infatti un’eccezione al Principio dell’onnicomprensività della retribuzione e può essere riconosciuto solo quando il personale della Stazione appaltante svolge attività tecniche in un contesto in cui l’Amministrazione interagisce con un soggetto terzo. Negli affidamenti “in house” invece non c’è alcuna terzietà e le prestazioni sono svolte in autoproduzione. Questo è confermato anche dal Parere n. 36/2024 dell’Autorità nazionale Anticorruzione. Per tali ragioni, non è possibile riconoscere incentivi tecnici al personale comunale per gli affidamenti diretti alla Società “in house”.

In conclusione, la Sezione afferma che l’art. 45 del Dlgs. n. 36/2023 non si applica agli affidamenti effettuati da un Ente pubblico nei confronti della propria Società “in house”, perché tra i 2 non esiste un rapporto intersoggettivo, ma un rapporto di immedesimazione organica che esclude la possibilità di considerare tali affidamenti come veri e propri appalti verso terzi.