Il Ministero dell’Interno con un Parere pubblicato sul sito della Finanza locale il 25 ottobre 2024 indica che i componenti degli Organi di revisione contabile degli Enti Locali non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell’Ente Locale.
Un Sindaco ha chiesto al Ministero se sussistano profili di incompatibilità tra la carica di Presidente dell’Organo di revisione del Comune e la qualifica di membro del Consiglio di amministrazione pro-tempore e di Presidente del Comitato esecutivo pro-tempore della banca che gestisce il servizio di tesoreria comunale.
La Finanza Locale premette che le ipotesi di incompatibilità del revisore sono disciplinate all’art. 236 del Tuel che prevede che i componenti degli Organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell’Ente Locale, e che l’art. 223 del Tuel prevede che l’Organo di revisione economico-finanziaria deve provvedere con cadenza trimestrale alla verifica della gestione del servizio di tesoreria.
L’astensione del revisore con riferimento alle specifiche situazioni per le quali potrebbe concretarsi il conflitto di interessi non sembra condizione sufficiente a superare le risultanze del combinato disposto di cui sopra a garanzia dell’imparzialità e della terzietà richiesta dalla particolare funzione dell’Organo di revisione economico finanziaria.
La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto legittima la deliberazione del Consiglio comunale dichiarativa della decadenza dall’incarico di revisore che rivesta la carica di sindaco effettivo del Collegio sindacale della banca cui è affidato il servizio di tesoreria del Comune stesso; ciò sulla base della considerazione che i componenti degli Organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell’Ente Locale (Sentenza Tar Abruzzo n. 375/2006, con riferimento al comma 3 dell’art. 102 del Dlgs. n. 77/1995, contenente una disposizione analoga a quella oggi contenuta all’art. 236 del Tuel).
La Finanza Locale rileva in conclusione anche come il Presidente dell’Organo di revisione dell’Ente Locale, ai sensi dell’art. 57-ter del Dl. n. 124/2019, è scelto direttamente dal Consiglio comunale tra i soggetti iscritti nella fascia 3 dell’Elenco dei revisori degli Enti Locali e, di conseguenza, sarebbe opportuno rivedere detta scelta laddove le situazioni di incompatibilità non fossero diversamente superate.




