Indennità di funzione Amministratori comunali: dimezzamento anche per i lavoratori con contratto di lavoro stagionale a termine

Corte dei conti Puglia, Delibera n. 26 del 18 febbraio 2025

Nella casistica in trattazione, viene richiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere l’indennità di carica intera ad un Assessore comunale che ha un contratto di lavoro stagionale e a termine. Il quesito si pone perché, a causa della natura di questo tipo di contratto, l’Assessore non ha il diritto di chiedere l’aspettativa per mandato elettorale.

La Sezione rileva che un Amministratore comunale impiegato con un contratto di lavoro stagionale a termine non può percepire l’indennità di funzione nella misura piena. Ai sensi dell’art. 82, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), tale indennità deve essere dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa. L’art. 81 del Tuel riconosce agli Amministratori locali che siano lavoratori dipendenti la possibilità di essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato, al fine di garantire la compatibilità tra la funzione pubblica e la conservazione del posto di lavoro, in attuazione dell’art. 51, comma 3, della Costituzione, che assicura a chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive il diritto di disporre del tempo necessario per il loro adempimento e di mantenere il proprio impiego. L’art. 82, comma 1, del Tuel, prevede inoltre che l’indennità sia ridotta del 50% per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa, poiché si presume che chi continua a percepire uno stipendio derivante dall’attività lavorativa non dedichi il proprio tempo in via esclusiva all’incarico pubblico. Nel caso di lavoratori stagionali, il rapporto di lavoro, pur essendo subordinato e a tempo determinato, non prevede la possibilità di fruire dell’aspettativa, impedendo quindi all’Amministratore di sospendere l’attività lavorativa per dedicarsi interamente alla funzione pubblica. La Sezione ha evidenziato che il riconoscimento dell’indennità piena ad un Amministratore con contratto stagionale comporterebbe una disparità di trattamento rispetto agli amministratori dipendenti a tempo indeterminato o determinato che abbiano richiesto l’aspettativa, poiché questi ultimi percepirebbero esclusivamente l’indennità di funzione, mentre l’amministratore con contratto stagionale otterrebbe sia lo stipendio per l’attività lavorativa sia l’indennità piena, determinando una discriminazione ingiustificata. Tale Principio è stato confermato dalla giurisprudenza contabile, tra cui la Delibera n. 69/2023 della Corte dei conti Puglia e la Delibera n. 8/2020 della Corte dei conti Sardegna, secondo cui la percezione dell’indennità intera senza collocamento in aspettativa comporterebbe un indebito esborso di risorse pubbliche e una potenziale responsabilità per danno erariale. In conformità a tali orientamenti, la Sezione ha concluso che l’indennità di funzione non possa essere corrisposta per intero agli Amministratori con contratto di lavoro stagionale a termine e che, ai sensi dell’art. 82, comma 1, del Tuel, essa debba essere attribuita nella misura ridotta del 50%.

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