Nella Delibera n. 297 del 17 luglio 2019 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco ha chiesto un parere sull’indennità di funzione ad esso spettante. In particolare, in merito alla possibilità di rideterminare in aumento l’entità di detta indennità, a fronte di una pregressa determinazione di riduzione del 40% rispetto ai parametri previsti dalla normativa vigente. La Sezione ha chiarito che le indennità di funzione non possono essere soggette ad un “congelamento” rapportato ad un determinato momento storico e mantenuto negli esercizi futuri, per il solo fatto che circostanze di natura personale (ad esempio, in caso di riduzione volontaria, parziale o totale, dell’indennità da parte di un amministratore in carica all’atto della rideterminazione, oppure per mancata opzione per l’aspettativa dal rapporto di lavoro dipendente) abbiano potuto incidere sugli importi spettanti. Infatti, non sarebbe, condivisibile che gli importi decurtati per motivazioni soggettive vengano a costituire una base “storica” sulla quale rapportare le medesime indennità anche per le successive tornate elettorali. Risulta, quindi, affermato il principio in base al quale l’indennità di funzione del Sindaco da considerare è quella massima prevista dalla Tabella A del Dm. n. 119/2000, che sarebbe spettata al Sindaco medesimo in relazione alla classe demografica del proprio ente, indipendentemente da eventuali situazioni personali che possono averlo riguardato. A tale importo deve applicarsi la decurtazione del 10% prevista dall’art. 1, comma 54 della Legge n. 266/2005, alla stregua anche dei principi affermati dalla Corte dei conti, Sezioni Riunite, con Delibera n. 1/2012.




