Indicatore tempestività pagamenti: quali sono le condizioni per l’applicazione della riduzione degli obiettivi?

Il testo del quesito:

Qual è il valore massimo che l’Indicatore della tempestività dei pagamenti 2014 potrà assumere affinché possa applicarsi la riduzione degli obiettivi di cui all’art. 41, comma 3, del Dl. n. 66/14 ? Quali sono i criteri e le modalità per la determinazione degli obiettivi in questione?”.

 

La risposta dei ns. esperti.

Ai sensi dell’art. 41, comma 2, del Dl. n. 66/14, sulla base dell’Indicatore della tempestività di pagamenti attestato sulle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio, gli Enti che registrino tempi medi di pagamento superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal Dlgs. n. 231/02 (30 giorni, ovvero 60 giorni se contrattualmente previsti), nell’anno successivo a quello di riferimento non potranno procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Rimane fermo quanto

sopra richiamato circa l’escludibilità, ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, dei pagamenti effettuati mediante l’utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall’art. 32,

comma 2, nonché dall’art. 1, commi 1 e 10, del Dl. n. 35/13 (c.d. “Decreto sblocca debiti”, vedi Entilocalinews n. 15 del 15 aprile 2013). A questo si riferisce la Circolare Mef 24 novembre 2014, n. 27.

Ai sensi dell’art. 41, comma 3, invece, agli Enti che non risultino rispettosi dei tempi di pagamento di cui al Dlgs. n. 231/02, come attestati dall’Indicatore della tempestività, non si applica la riduzione (miglioramento) degli obiettivi di cui all’art. 1, comma 122, della Legge n. 220/10, definiti secondo le modalità descritte con Dm. Mef sentita la Conferenza Stato-Città, prevista per gli Enti sanzionati per il mancato raggiungimento dell’obiettivo del Patto di stabilità interno per l’anno precedente.

Per inciso, l’art. 1, comma 122, della Legge n. 220/10, come modificato dalla “Legge di stabilità 2015”, dispone che “con Dm. Mef, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità di riduzione degli obiettivi annuali degli enti assoggettabili alla sanzione di cui all’art. 31, comma 26, lett. a), della Legge n. 183/11, operata, in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo del Patto di stabilità interno, a valere sul Fondo di solidarietà comunale e sul Fondo sperimentale di riequilibrio nonché sui trasferimenti erariali destinati alle Province della Regione siciliana e della Sardegna. L’importo complessivo della riduzione degli obiettivi è commisurato agli effetti finanziari determinati dall’applicazione della predetta sanzione”.

Pertanto la riduzione predetta, si applicherebbe soltanto in capo agli Enti già sanzionati per mancato raggiungimento dell’obiettivo del Patto di stabilità interno.

E’ appena il caso di evidenziare che, sebbene nell’applicazione della sanzione di cui al comma 2, dell’art. 41 in parola, si faccia esplicito richiamo ai 90 giorni (per il 2014) o 60 giorni (per il 2015) quale parametro limite per concretizzare la violazione, per l’applicazione della sanzione di cui all’art. 41, comma 3, invece, non è indicato un parametro limite ma viene fatto un riferimento generico ai termini di cui al Dlgs. n. 231/02.

Quanto affermato implica che, dovendosi considerare a tal fine l’Indicatore della tempestività di pagamento, eventualmente depurato dai pagamenti effettuati per effetto delle anticipazioni di liquidità e degli spazi finanziari concessi ai sensi del Dl. n. 35/13, gli Enti potranno godere delle riduzioni sugli obiettivi solo allorché tale Indicatore risulti minore o uguale a zero, già a decorrere dall’attestazione per il monitoraggio semestrale ai fini del Patto di stabilità, da operarsi entro il prossimo 9 agosto 2015 (vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2015).

Pertanto, stando alla lettura dell’art. 41, del Dl. n. 66/14, ai fini dell’applicabilità della sanzione di cui all’art. 41, comma 2, dovrà considerarsi il valore attestato dall’Indicatore della tempestività dei pagamenti, allorché risultante, per l’anno 2014, maggiore di 90 giorni ovvero, per l’esercizio 2015, maggiore di 60 giorni. Mentre, ai fini dell’inapplicabilità delle riduzioni sugli obiettivi del Patto di cui all’art. 1, comma 122, della Legge n. 220/10, l’Indicatore della tempestività dei pagamenti dovrebbe risultare inferiore o uguale a 0.

di Calogero Di Liberto