Il lavoratore infortunato può riprendere l’attività lavorativa alla scadenza della prognosi indicata nell’ultimo Certificato trasmesso all’Inail, senza la necessità di produrre un ulteriore Certificato medico attestante la guarigione definitiva. Diversamente, qualora intenda rientrare in servizio prima del termine previsto, dovrà presentare una nuova certificazione medica che modifichi la prognosi originaria, anticipando la data di cessazione dell’inabilità temporanea. Tale Certificato può essere rilasciato da qualsiasi Medico.
Sono questi alcuni dei Principali chiarimenti contenuti nella Circolare Inail n. 17 del 2026, con la quale l’Istituto ha aggiornato le procedure operative in materia di certificazione degli infortuni sul lavoro, tenendo conto, sia della


