Ingiunzione Cosap per occupazioni temporanee: motivazione sufficiente, niente esenzione allacci, opposizione respinta

Tribunale di Prato, Sentenza n. 235 del 21 aprile 2025

La causa riguarda un’ingiunzione con cui si chiede di pagare il Canone di occupazione di suolo pubblico per lavori svolti sulla strada. Chi contesta l’ingiunzione chiede l’annullamento perché:

  • manca una motivazione chiara dell’atto (art. 3 della Legge n. 241/1990; art. 7 della Legge n. 212/2000);
  • varrebbe l’esenzione prevista dal Regolamento comunale per gli “innesti o allacci” ai pubblici servizi (art. 6, Regolamento Cosap);
  • gli importi sarebbero calcolati male perché non sono state applicate le agevolazioni di legge (art. 63 del Dlgs. n. 446/1997; art. 93, del D.lgs. n. 259/2003).

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