Corte dei conti Autonomie, Delibera n. 20 del 29 novembre 2024
Nella situazione in commento, la questione controversa trae origine da una richiesta di parere avanzata dal Sindaco di un Comune in merito a 2 quesiti riguardanti l’interpretazione del Principio contabile applicato di cui al punto 5.2 dell’Allegato 4/2 al Dlgs. n. 118/2011, nonché le norme sulla Contrattazione integrativa nelle Pubbliche Amministrazioni.
Il primo interrogativo riguarda l’applicazione del suddetto Principio contabile e chiede se sia possibile mantenere, alla fine dell’esercizio finanziario, la parte variabile del “Fondo di produttività” già costituito e certificato nel caso in cui, per mancanza di sottoscrizione del Contratto decentrato, non si possa procedere all’assunzione dell’impegno di spesa. In base al Principio citato, “le economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, rendendole utilizzabili secondo la disciplina generale, anche in esercizio provvisorio”.
Il secondo quesito chiede se sia possibile considerare l’obbligazione come unilaterale e perfezionata dall’Ente, consentendo la distribuzione delle risorse variabili senza un Accordo annuale, purché il “Fondo” sia regolarmente costituito e certificato e le modalità di utilizzo siano già state definite dal Contratto integrativo triennale.
La questione principale riguarda la possibilità di erogare trattamenti accessori derivanti da contratti integrativi sottoscritti oltre l’esercizio di riferimento. Secondo il Principio contabile in esame, le risorse confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione possono essere impegnate ed erogate una volta stipulato il Contratto, anche nell’esercizio successivo, previa variazione di bilancio. Ciò è reso possibile dalle norme del Dlgs. n. 267/2000 (art. 187, comma 3), che consentono l’utilizzo di tali risorse anche prima dell’approvazione del conto consuntivo e durante l’esercizio provvisorio. Le risorse stabili e variabili, una volta costituite e certificate, sono vincolate alle destinazioni previste dal Ccnl. Le risorse variabili, inseribili ogni anno secondo i presupposti contrattuali, non possono essere automaticamente trasferite agli anni successivi se non vengono utilizzate, ma devono essere vincolate nel risultato di amministrazione. Questo garantisce che le risorse siano disponibili per la contrattazione integrativa successiva.
Nel caso di mancata sottoscrizione del Contratto decentrato nei tempi previsti, l’Ente può procedere in via unilaterale per attribuire i trattamenti accessori, a condizione che il “Fondo” sia costituito e certificato. Tale attribuzione potrà essere successivamente formalizzata tramite la stipula del Contratto integrativo. In conclusione, la Sezione ha stabilito che, in caso di mancata sottoscrizione del Contratto decentrato o del sostitutivo atto unilaterale entro l’esercizio, le risorse non utilizzate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Tali risorse possono essere impegnate ed erogate nell’esercizio successivo, anche in corso di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 187, comma 3, del Tuel.


