Irap: ribadito che in caso di distacco di personale ad un Ente pubblico l’Imposta è a carico del soggetto utilizzatore

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 151 del 28 dicembre 2018, è ritornata sul trattamento fiscale ai fini Irap dei compensi erogati al personale in comando.

Nella fattispecie, una Università ha assegnato temporaneamente in comando un proprio dipendente presso un altro Ente pubblico, chiedendo il rimborso degli oneri stipendiali al netto dell’Irap, specificando che l’onere per il versamento della stessa è a carico dell’Ente pubblico, come statuito dalla Risoluzione n. 2/DPF del 12 febbraio 2018.

L’Ente pubblico assegnatario, richiamando la Circolare Agenzia delle Entrate n. 22/E del 9 giugno 2015, sempre in materia di distacco del personale, ha precisato che tali spese sono deducibili dalla base imponibile Irap.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. e-bis) e 10-bis), comma 1, del Dlgs. n. 446/1997, le Amministrazioni pubbliche applicano l’Irap secondo il “metodo retributivo”. In relazione ai chiarimenti illustrati con la citata Circolare n. 22/E del 9 giugno 2015, l’Agenzia ha segnalato che, a partire dal periodo d’imposta 2015, sono deducibili, agli effetti dell’Irap le spese sostenute in relazione al personale dipendente impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

In merito alla portata di tale disposizione, relativamente al distacco di personale l’Agenzia ha affermato la deducibilità, dalla base imponibile Irap dell’impresa distaccante, dei costi sostenuti in relazione al personale dipendente distaccato, impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente rilevanza degli importi spettanti a titolo di rimborso delle spese afferenti al medesimo personale. L’Amministrazione finanziaria non ha ritenuto però tale chiarimento pertinente con il caso in esame, dal momento che l’art. 11, comma 4-octies, del Dlgs. n. 446/1997, in materia di deduzione delle spese di personale, limita la sua portata ai “soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. 5 e 9” del citato Decreto. Conseguentemente, non possono ritenersi destinatari della citata disposizione, nei termini illustrati dalla Circolare n. 22/E del 2014, né l’Ente pubblico, né l’Università, dal momento che questi ultimi determinano la base imponibile Irap ai sensi del citato art. 10-bis (ossia con il “metodo retributivo”).

Infatti, anche le Istruzioni ministeriali al Modello “Irap 2018”, con particolare riferimento al Quadro “IK” riservato alle Amministrazioni ed Enti pubblici, ovvero al rigo IK1 dove vanno indicate, ai fini della determinazione della base imponibile, l’ammontare complessivo delle retribuzioni erogate al personale dipendente, precisano che, “in caso di distacco di personale, i relativi oneri concorrono a formare la base imponibile dell’Irap del soggetto che impegna il personale distaccato e assume rilievo il momento in cui tale soggetto eroga il rimborso degli oneri al soggetto distaccante”.

Pertanto, nella fattispecie in esame, considerato che ai fini in esame la posizione di comando del personale è assimilabile a quella del personale distaccato, l’Agenzia ha concluso che l’ammontare delle retribuzioni erogate al personale distaccato concorrano alla base imponibile Irap dell’Ente pubblico economico distaccatario, il quale è tenuto pertanto al relativo versamento dell’Imposta regionale.