Irap: rilevano in base al metodo retributivo le somme corrisposte da una P.A. ad un proprio dipendente a seguito di Sentenza del Tar

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 509 del 13 ottobre 2022, ha fornito chiarimenti in ordine alla rilevanza ai fini Irap, ai sensi dell’art. 10-bis, comma 1, del Dlgs. n 446/1997, delle somme corrisposte da un’Amministrazione pubblica a un dipendente a seguito di Sentenza di Tar.

Nel caso di specie, l’Amministrazione pubblica in questione è soggetto passivo Irap ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e-bis), del Dlgs. n. 446/1997, che determina la base imponibile ai sensi del citato art. 10-bis), comma 1. A seguito di una Sentenza del Tar passata in giudicato, l’Amministrazione è stata condannata a corrispondere al ricorrente, attualmente in servizio alle proprie dipendenze, una somma a titolo di risarcimento del danno da ritardata assunzione in servizio.

In esecuzione del giudicato, l’Amministrazione ha proceduto a corrispondere al proprio dipendente la somma dovuta assoggettando la somma corrisposta a ritenute Irpef, ai sensi degli artt. 6, 17 e 21, del Tuir (Dpr. n. 917/1986).

In merito all’applicazione dell’Irap a tale somma, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato i citati artt. 3, comma 1, lett. e-bis) e 10-bis), comma 1, del Dlgs. n. 446/1997, specificando che relativamente alle “retribuzioni erogate ai lavoratori dipendenti”, da considerare nella determinazione della base imponibile Irap, sono stati forniti chiarimenti con la Circolare n. 97/1998, paragrafo 3.2, nella quale in particolare è stato chiarito che, ai fini della qualificazione dei redditi da lavoro dipendente, viene in rilievo il Dlgs. n. 314/1997, riguardante “Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro”, con il quale peraltro sono state apportate sostanziali modifiche alla disciplina dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

La citata Circolare fa quindi rinvio, per la qualificazione dei redditi di lavoro dipendente, ai chiarimenti contenuti nella Circolare n. 326/E del 1997, esplicativa delle disposizioni recate dal citato Dlgs. n. 314/1997. Pertanto, ciò che rileva ai fini della determinazione della base imponibile Irap è la natura giuridica delle somme erogate al personale dipendente, vale a dire, per quanto di interesse, se le medesime somme siano da qualificare quali retribuzione erogata al personale dipendente ai sensi del citato art. 49 del Tuir.

La Circolare n. 97/1998, in relazione alla quantificazione dell’ammontare delle retribuzioni rilevante ai fini Irap, ha chiarito che detto ammontare è quello rilevante ai fini previdenziali, determinato a norma dell’art. 12 della Legge n. 153/1969, come sostituito dall’art. 6 del Dlgs. n. 314/1997.

Con riguardo ancora all’individuazione delle retribuzioni “erogate”, di cui all’art. 10-bis) sopra richiamato, con la Circolare n. 148/E del 2000, paragrafo 7.2.1, è stato chiarito che le retribuzioni e i compensi che concorrono a formare la base imponibile vanno determinati con il criterio di cassa, atteso che la disposizione in parola fa riferimento alla “erogazione” delle retribuzioni e dei compensi.

In sostanza, sono rilevanti ai fini contributivi e, quindi, concorrono alla determinazione della base imponibile Irap, tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta e che siano in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, a eccezione delle somme e dei valori che la norma esclude espressamente dal prelievo contributivo.

Riguardo al caso in esame, assume rilievo la circostanza che le somme erogate al dipendente sono state assoggettate dall’Amministrazione istante a tassazione ai fini Irpef ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Tuir, in base al quale “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.

Le somme in questione, in quanto sostitutive del reddito di cui all’art. 49, comma 1, del Tuir, sono state considerate reddito di lavoro dipendente, che in base a quanto in precedenza rappresentato, costituisce la base imponibile ai fini Irap ai sensi del citato art. 10-bis), comma 1, del Dlgs. n. 446/1997.

In ragione di quanto sopra, le somme corrisposte dall’Amministrazione al dipendente rilevano ai fini della base imponibile Irap nell’anno della relativa erogazione (cd. “criterio di cassa”) per un ammontare pari a quello rilevante ai fini previdenziali e determinato ai sensi dell’art. 12 della citata Legge n. 153/1969 (sostituito dall’art. 6 del predetto Dlgs. n. 314/1997).

In relazione alla Regione interessata dalla riscossione dell’Irap correlata alla somma erogata a titolo di risarcimento, l’Agenzia rinvia al contenuto delle Istruzioni ministeriali al Modello per la Dichiarazione Irap 2022, affermando comunque che essa debba essere individuata nella medesima Regione interessata dall’Irap correlata alle retribuzioni ordinariamente erogate al dipendente beneficiario del risarcimento.