Iscrizione alla white list come requisito essenziale per la partecipazione agli Appalti pubblici

Consiglio di Stato, Sentenza n. 1345 del 18 febbraio 2025

L’Impresa esclusa dalla gara richiede la modifica della Sentenza che ha confermato la sua esclusione, ritenendo che la decisione si basi su un’errata interpretazione dell’offerta. In particolare, contesta l’obbligo di iscrizione alla white list per il Servizio “Mensa”, sostenendo che l’intenzione fosse di affidarlo ad un soggetto esterno. Inoltre, ritiene che il Giudice abbia ampliato le motivazioni dell’esclusione, eccedendo le proprie competenze e violando il principio del contraddittorio. La controparte invece sostiene l’inammissibilità dell’appello e ne chiede il rigetto, evidenziando che l’iscrizione alla white list era un requisito obbligatorio e che non è stata dichiarata alcuna esternalizzazione del Servizio.

I Giudici confermano la legittimità dell’esclusione, poiché il Servizio comprendeva la preparazione e la fornitura dei pasti, attività considerata sensibile dalla normativa antimafia e quindi soggetta all’obbligo di iscrizione alla white list. L’Impresa esclusa non risultava iscritta né aveva presentato domanda, configurando una causa di esclusione prevista dal Disciplinare di gara. Viene inoltre respinta la tesi secondo cui l’iscrizione spettasse solo al soggetto terzo incaricato del Servizio “Mensa”, poiché tale circostanza non era stata adeguatamente dichiarata in fase di gara e non poteva essere integrata successivamente. Anche la richiesta di un’interpretazione più flessibile del disciplinare viene rigettata, poiché l’iscrizione alla white list è un requisito generale di partecipazione.

Di conseguenza, l’appello viene respinto.

In conclusione, l’iscrizione alla white list costituisce un requisito essenziale per la partecipazione alla gara da parte delle Imprese che svolgono attività classificate come sensibili ai fini della normativa antimafia. La mancata iscrizione o l’assenza di una domanda comportano l’esclusione legittima dalla procedura. Inoltre, tale obbligo ricade direttamente sull’operatore economico e non può essere aggirato affidando il Servizio a terzi, a meno che tale circostanza non sia stata espressamente dichiarata e documentata in fase di gara.

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