Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 154 del 1° luglio 2025
A seguito dell’esame delle relazioni dell’Organo di revisione dell’Ente Locale relative ai rendiconti 2019-2023, redatte ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266/2005, è stata avviata un’istruttoria volta a verificare la correttezza della gestione finanziaria. Tra le questioni sollevate vi sono: il mancato accantonamento al Fcde per alcune entrate non considerate di difficile riscossione, in violazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al Dlgs. n. 118/2011, esempio n. 5; la mancata costituzione del “Fondo perdite per Società partecipate”, come previsto dall’art. 21, comma 1, del Dlgs. n. 175/2016, nonostante la partecipata avesse registrato una rilevante perdita nell’esercizio 2020; la spesa di Euro 100 sostenuta per il pagamento della quota associativa all’Ordine dei Giornalisti nel 2022; n. 2 incarichi per “servizio di comunicazione istituzionale” per gli anni 2023 e 2024. L’Ente ha fornito chiarimenti e documentazione giustificativa, dichiarando di voler integrare le informazioni nei prossimi rendiconti, di aver accantonato risorse in passato e nuovamente nel rendiconto 2024 per coprire le perdite della partecipata, e di considerare le spese di comunicazione come parte dell’attività istituzionale volta a promuovere la partecipazione dei cittadini. Tuttavia, la Sezione, nell’ambito delle funzioni di controllo attribuitele dall’art. 148-bis del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), ha rilevato profili critici.
In particolare, ha richiamato la giurisprudenza contabile secondo cui, in base alla Legge n. 69/1963 (ordinamento della professione di Giornalista) e alla Legge n. 47/1948 (“Disposizioni sulla Stampa”), l’iscrizione all’Albo dei Giornalisti comporta un obbligo di natura personale e professionale che grava esclusivamente sulla persona fisica richiedente, anche se titolare di un incarico istituzionale. Ne consegue che la relativa tassa non può essere sostenuta con fondi pubblici e, se indebitamente corrisposta, deve essere rimborsata all’Amministrazione. Come già affermato in precedenti pronunce, “in base alla legislazione vigente in materia e alla natura dell’attività cui il direttore di una testata giornalistica è preposto (Legge n. 47/1948; Legge n. 69/1963), la tassa di iscrizione all’Albo dei Giornalisti costituisce un’obbligazione professionale di natura personale che grava esclusivamente sulla persona fisica che richiede l’iscrizione, ricorrendo i presupposti di legge”. Pertanto, tale spesa non può mai gravare sulle casse dell’Ente e gli importi eventualmente corrisposti devono essere restituiti.
La Sezione ha, inoltre, osservato che, per i Comuni di dimensioni ridotte, l’attività di comunicazione istituzionale non richiede la figura di un direttore responsabile né giustifica l’affidamento di incarichi onerosi, a meno che non venga adeguatamente motivata la necessità di tali spese. Pur non integrando irregolarità tali da attivare i poteri sanzionatori di cui all’art. 148-bis, comma 3, del Tuel, le criticità rilevate sono state formalmente segnalate affinché l’Ente adotti le misure correttive idonee a prevenirne il reiterarsi, contribuendo al mantenimento degli equilibri di bilancio e alla sana gestione finanziaria.





