Istat: in G.U. l’Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel Conto economico consolidato per il 2024

È stato pubblicato sulla G.U. l’Elenco annuale Istat relativo alle Amministrazioni pubbliche inserite nel Conto economico consolidato per il 2024, individuate ai sensi della Legge n. 196/2009

È stato pubblicato, sulla G.U. Serie generale n. 229 del 30 settembre 2024, l’Elenco annuale Istat relativo alle Amministrazioni pubbliche inserite nel Conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/2009 (“Legge di contabilità pubblica”).

L’Elenco individua le Amministrazioni pubbliche inserite nel Conto economico consolidato per la quantificazione della spesa complessiva ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

L’Elenco è stato compilato sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del Sistema statistico nazionale e comunitario. Indipendentemente dal regime giuridico che governa le singole Unità istituzionali, i criteri utilizzati per la redazione dell’Elenco sono di natura statistico-economica.

Nell’Elenco sono riportati anche gli Enti territoriali (Regioni e Province autonome, Province, Comuni, Comunità montane e Unioni di Comuni).

Nel dettaglio, sotto la voce “Amministrazioni locali” sono inclusi tutti i seguenti soggetti:

  • Regioni e Province autonome[1];
  • Province e Città metropolitane;
  • Comuni;
  • Comunità montane;
  • Unioni di Comuni
  • Agenzie, Enti e Consorzi per il diritto allo studio universitario;
  • Agenzie ed Enti regionali del lavoro;
  • Agenzie ed Enti regionali di sviluppo agricolo;
  • Agenzie regionali per la rappresentanza negoziale;
  • Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura;
  • Agenzie regionali sanitarie e Aziende ed Enti di supporto al Ssn;
  • Enti di governo dei Servizi idrici e/o dei rifiuti (ex Aato);
  • Autorità di sistema portuale;
  • Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie, Policlinici e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici;
  • Aziende sanitarie locali;
  • Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e Unioni regionali;
  • Consorzi di bacino imbrifero montano;
  • Università e istituti di istruzione universitaria pubblici[2].

[1] La categoria comprende anche il “Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita del personale regionale – Fondo Pensioni Sicilia”, istituito ai sensi dell’art. 15 della Legge della Regione Siciliana n. 6 del 14 maggio 2009, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009”.

[2] La categoria comprende la Scuola Superiore Meridionale.