Iva: aliquota del 10% per la realizzazione ed ampliamento degli “Impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 582 del 14 dicembre 2020, ha fornito chiarimenti in ordine all’aliquota Iva applicabile alla realizzazione o ampiamento di Impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia.
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che il n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972 prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10%, tra gli altri, agli “Impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solarefotovoltaica ed eolica”. I successivi numeri 127-sexies), e 127-septies), stabiliscono l’applicazione dell’analoga aliquota ridotta, rispettivamente, ai beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti, e degli edifici di cui al n. 127-quinquies) e alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies).
Pertanto, gli impianti per i quali il Legislatore prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta sono gli Impianti di produzione e reti di distribuzione di calore-energia (cosiddetto teleriscaldamento, vedasi Circolari n. 14/1981 e n. 1/1994) e gli Impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica.
Numerosi sono i Documenti di prassi in cui sono state fornite le linee interpretative in ordine all’ambito applicativo delle norme agevolative in esame, con riferimento agli impianti menzionati (tra le molteplici, le Risoluzioni n. 2/2000 e n. 269/2007).
L’Agenzia ha ripetutamente precisato che deve considerarsi tassativo l’elenco di opere ed impianti inserito nel n. 127-quinquies), dal momento che le norme di carattere agevolativo, rappresentando un’eccezione a regole tributarie generali, non possono essere applicate in via analogica a circostanze diverse da quelle espressamente previste da specifiche disposizioni di legge (vedasi Risoluzione n. 149/E del 2005). Più nel dettaglio, con riferimento agli Impianti di produzione calore-energia, la Circolare n. 14/1981 (Parte II) ha specificato che si considerano “Impianti di produzione di calore – energia quelli di produzione e distribuzione (c.d. teleriscaldamento) di calore, sotto forma di vapore od acqua surriscaldata anche derivato da centrali di produzione termoelettrica, che immesso in apposite reti urbane, viene impiegato da utenze civili, commerciali e industriali”.
La successiva Circolare n. 31/1981 ha ulteriormente sottolineato che “trattasi, in sostanza, di Impianti che producono energia e calore che non viene disperso, ma utilizzato per riscaldare l’acqua o produrre vapore acqueo da inviare alle singole utenze cittadine”.
Con riferimento all’impianto descritto nella fattispecie in esame, dalla disamina della documentazione tecnica allegata all’istanza l’Agenzia ha concluso che è applicabile l’aliquota Iva del 10%, in quanto detto impianto è ricompreso nella più ampia categoria di “Impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia” di cui al n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972; ovvero ai beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione del suddetto impianto, come stabilito dal numero127-sexies), se detti beni sono acquistati da soggetti che rilasciano, sotto la propria responsabilità, un’apposita dichiarazione al cedente dalla quale risulti che i beni acquistati sono destinati ad essere impiegati per l’installazione o costruzione dell’impianto in argomento (vedasi Risoluzione n. 269/2007).
Tale soluzione interpretativa risulta, peraltro, in linea con la Risoluzione n. 2/E del 2000, in cui l’Agenzia ha precisato che il Legislatore, ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale, prescinde dalle caratteristiche intrinseche dell’impianto, ma pone come unica condizione la circostanza che deve trattarsi di impianto idoneo a produrre calore-energia.
Per completezza, l’Agenzia ha altresì evidenziato che l’agevolazione in esame si rende altresì applicabile ai contratti di appalto aventi per oggetto l’ampliamento degli impianti di “impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia”, in quanto, per consolidata interpretazione amministrativa relativa a casi di ampliamento di altre tipologie di impianti, comunque tutti ricompresi nel n. 127-quinquies), l’ampliamento va considerato come una nuova “parziale” costruzione (vedasi Risoluzione n. 352338/1982 e Risoluzione n. 430523/1991).
Related Articles
Disponibile gratuitamente il primo numero di “Innovazione digitale nella P.A.”, nuova rivista edita da Centro Studi Enti Locali
Disponibile, gratuitamente, il primo numero della nuova rivista di Centro Studi Enti Locali: “Innovazione digitale nella P.A.”. Il mensile nasce
Vademecum Anac per appalti “veloci e semplici” durante l’emergenza: un’altra conferma che il “Codice Appalti” ha bisogno di profonde revisioni
Anac ha emanato nei giorni scorsi un Vademecum avente come fine quello di individuare gli istituti di semplificazione degli appalti
Ici: requisiti esenzione attività sanitarie e assistenziali
Nella Sentenza n. 6711 del 2 aprile 2015 della Corte di Cassazione, un Comune ha notificato ad una Fondazione avvisi
No comments
Write a commentOnly registered users can comment.