Iva: aliquota del 10% sui servizi accessori alla fornitura di energia per uso domestico

Iva: aliquota del 10% sui servizi accessori alla fornitura di energia per uso domestico

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 630 del 29 dicembre 2020, ha precisato l’applicabilità dell’aliquota Iva agevolata del 10% ad eventuali servizi accessori – ai sensi dell’art. 12 del Dpr. n. 633/1972 – alla fornitura di energia elettrica per uso domestico.

Per inciso, per le casistiche di fornitura di energia per uso domestico, soggette ad aliquota Iva 10%, riscontrabili laddove il committente sia un Ente Locale, si rimanda alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 82/E del 1999 (tra queste sono ricomprese le Scuole, tranne gli Asili nido, in quanto Servizio rilevante Iva, nonché spazi interne alle Scuole materne ed elementari adibiti a Servizi rilevanti Iva, come ad esempio la “Mensa scolastica”).

Nel caso di specie, una Società che opera nel mercato dell’energia elettrica intende fornire ai propri utenti-clienti finali, in abbinamento alla fornitura di energia elettrica per uso domestico, un servizio innovativo che consentirà il monitoraggio dei consumi (in tempo reale, in forma aggregata per periodi di tempo ovvero suddivisi per fasce orarie) attraverso un apposito “Portale web” e/o una specifica “App” (in caso di accesso tramite smartphone).

Il servizio di monitoraggio in questione verrà fornito grazie all’installazione dei nuovi Sistemi di “smart metering”, ovvero misuratori intelligenti di seconda generazione (o “2G”), la cui attivazione a livello nazionale è stata sollecitata dalla Commissione europea (Raccomandazione n. 148/2012/UE) con l’obiettivo di far acquisire ai consumatori una maggiore “consapevolezza nella domanda di energia”, spingendoli verso impieghi energetici più razionali ed efficienti.

Nella prima fase di commercializzazione del servizio, il Portale web e la App saranno sviluppate e gestite da un soggetto terzo (al momento non ancora individuato), che provvederà a riaddebitare alla Società i costi sostenuti. Il cliente potrà, alternativamente, acquistare ovvero noleggiare il “dispositivo utente”, la cui installazione è propedeutica all’attivazione del servizio di monitoraggio.

A tal fine, la Società istante ha predisposto 2 tipologie di contratto di fornitura del servizio di monitoraggio che contemplano, rispettivamente, l’acquisto e il noleggio del dispositivo in questione; entrambi i contratti prevedono espressamente che il servizio di monitoraggio potrà essere prestato unicamente in favore di chi ha concluso un contratto di fornitura di energia elettrica, con la conseguenza che il servizio cessa immediatamente in caso di risoluzione o recesso del contratto principale.

Ciò premesso, la Società ha chiesto di conoscere se, ai fini Iva, il servizio di monitoraggio e il contratto di cessione/noleggio del “dispositivo utente” possano considerarsi operazioni accessorie alla fornitura di energia elettrica per uso domestico, ai sensi dell’art. 12 del Dpr. n. 633/1972.

In via preliminare, l’Agenzia ha ricordato che, nel Sistema Iva, ciascuna operazione assume autonoma rilevanza secondo il regime impositivo proprio (imponibilità o esenzione); tale regola generale, tuttavia, può essere derogata in presenza di operazioni complesse in relazione alle quali è necessario verificare se le stesse costituiscano, da un punto di vista economico-funzionale, un unicum inscindibile.

In linea di principio, più prestazioni, formalmente distinte, devono essere considerate come una prestazione unica quando sono:

– tra loro collegate attraverso un vincolo di accessorietà, caratterizzato dalla miglior fruizione di un servizio grazie ad un altro ad esso ancillare;

– strettamente connesse al punto da formare, oggettivamente, un’unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale (vedasi CGE – Sentenza 29 marzo 2007, Causa C-111/05).

Al riguardo, l’art. 12 del Dpr. n. 633/1972 stabilisce che le cessioni “o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuate direttamente dal cedente o prestatore, ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggette autonomamente ad Iva nei rapporti fra le parti dell’operazione principale”. In base al Principio secondo cui “accessorium sequitur principale”, le operazioni accessorie concorrono alla formazione della base imponibile dell’operazione principale, ne assumono lo stesso trattamento fiscale e sono soggette alla medesima aliquota Iva.

Sul punto, l’Amministrazione finanziaria (vedasi, tra le altre, la Risoluzione n. 337/E del 2008) ha avuto modo di chiarire che si considerano accessorie le operazioni che:

– integrano, completano o rendono possibile l’operazione principale;

– sono rese dal medesimo soggetto che esegue l’operazione principale, anche a mezzo di terzi, ma per suo conto e a sue spese;

– sono rivolte al medesimo soggetto nei cui confronti è resa l’operazione principale.

In altri termini, perché si delinei un vincolo di accessorietà tra 2 operazioni è necessario che le stesse convergano verso la realizzazione di un unico obiettivo, rispondendo all’esigenza di offrire al cliente, secondo le proprie specifiche esigenze, il miglior risultato possibile.

Sul punto, la Risoluzione n. 230/E del 15 luglio 2002 ha precisato che, ai fini del riconoscimento della natura accessoria di un’operazione, non è sufficiente che la stessa renda possibile o più agevole l’operazione principale, dovendo costituire un unicum economico con la stessa. Anche la Corte di Giustizia Europea (vedasi Sentenza 25 febbraio 1999, Causa C349/96, punti 29 e 30) si è espressa in senso conforme in materia, precisando che, “tenuto conto della duplice circostanza che, da un lato, dall’art. 2, n. 1 della VI Direttiva, discende che ciascuna prestazione di servizio deve essere considerata di regola come autonoma e indipendente e che, dall’altro, la prestazione costituita da un unico servizio sotto il profilo economico non deve essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell’Iva, occorre individuare gli elementi caratteristici dell’operazione di cui trattasi per stabilire se il soggetto passivo fornisca al consumatore, considerato come consumatore medio, più prestazioni principali distinte o un’unica prestazione. Va sottolineato che si configura una prestazione unica in particolare nel caso in cui uno o più elementi devono essere considerati nel senso che costituiscono la prestazione principale, mentre uno o alcuni elementi devono essere considerati come una prestazione accessoria o alcune prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale. Una prestazione deve essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore (Sentenza 22 ottobre 1998, Cause riunite C-308/96 e C-94/97, Madgett e Boldwin, Rac. pag. I-6229, punto 24)”.

Sempre a parere del Giudice comunitario, inoltre, la previsione di un prezzo unitario è un indizio che “può militare” a favore dell’esistenza di una prestazione unica. Tuttavia, a prescindere dalle modalità di determinazione del prezzo stabilito in contratto, occorre accertare, sulla base delle circostanze di fatto, l’effettivo interesse economico del cliente all’acquisto o meno di operazioni autonome, funzionalmente distinte tra loro.

Atteso quanto sopra, nel caso di specie l’Agenzia ha ritenuto che il servizio illustrato dalla Società istante possa essere considerato accessorio ai fini dell’Iva in quanto:

– il servizio di monitoraggio si pone oggettivamente in rapporto di stretta funzionalità (rectius necessaria connessione) con il contratto di fornitura di energia elettrica sottoscritto dall’utente. In tale ottica, occorre rilevare come l’acquisto di tale servizio non persegua altro fine se non quello di integrare e, dunque, rendere più fruibile per il cliente il servizio di fornitura, garantendo non solo il monitoraggio in tempo reale dei consumi effettuati, ma anche l’accesso ad una serie di servizi ulteriori che assumono valenza economica nella misura in cui vengono resi contestualmente alla fornitura di energia elettrica. Le informazioni e i dati ritraibili da tali servizi consentono, infatti, al singolo utente di efficientare i propri consumi ottenendo, peraltro, significativi risparmi di spesa. Non è di ostacolo a tale conclusione la circostanza per cui il servizio di monitoraggio in un primo momento verrà supportato a livello informatico da un soggetto terzo, atteso che i costi in concreto sostenuti verranno, comunque, addebitati alla Società quale effettivo prestatore del servizio. Inoltre, la connessione con la fornitura di energia risulta anche dalla previsione espressa secondo cui in ipotesi di risoluzione/recesso dal contratto principale, cesserà automaticamente anche il servizio di monitoraggio;

– anche l’acquisto/noleggio del “dispositivo utente” – la cui installazione risulta strettamente connessa (rectius,propedeutica) all’attivazione del servizio di monitoraggio in quanto funzionale alla fruizione di quest’ultimo – deve considerarsi operazione accessoria alla fornitura di energia elettrica, consentendo al cliente una migliore fruizione del servizio nel suo complesso.

In definitiva, per quanto sopra evidenziato, l’Agenzia ha concluso che il servizio di monitoraggio e la cessione/noleggio del “dispositivo utente” da parte della Società istante in favore dei propri clienti costituiscano operazioni accessorie funzionali all’attività di fornitura di energia elettrica ad uso domestico. Le stesse pertanto sconteranno la medesima aliquota Iva prevista per la prestazione principale.


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