Iva: aliquota ordinaria nel caso di concerti in realtà “aumentata” in cui non è presente dal vivo il Musicista

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 43 del 20 febbraio 2025, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale ai fini Iva delle attività spettacolistiche in realtà “aumentata”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 43 del 20 febbraio 2025, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale ai fini Iva delle attività spettacolistiche in realtà “aumentata”.

In sintesi, la Fondazione istante organizza un evento/concerto innovativo in realtà mista, creato da un defunto compositore e musicista, a cui il pubblico parteciperà con l’ausilio di visori che mostreranno il compositore in modalità virtuale, il quale si esibirà in concerto al pianoforte, all’interno di un auditorium, mentre elementi di arte dimensionale dinamica saranno sincronizzati con la musica e l’ambiente fisico della sala e con le luci di scena. La tecnologia ad alta definizione permetterà di eliminare ogni barriera tra l’opera, il pubblico, e l’artista stesso, creando un contributo straordinario tra l’arte tradizionale e l’innovazione tecnologica.

Il dubbio si pone in merito all’aliquota Iva da applicare, ed in particolare se l’evento/concerto possa configurarsi quale ‘‘concerto strumentale’’ di cui al n. 4) della Tabella “C” allegata al Dpr. n. 633/1972, con conseguente applicazione dell’aliquota Iva del 10%, di cui al n. 123) della Tabella “A”, Parte III, allegata al medesimo Decreto.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto utile preliminarmente inquadrare la distinzione ai fini fiscali tra le ‘‘esecuzioni musicali’’, assoggettate ad Iva con l’aliquota ordinaria, e i ‘‘concerti vocali e strumentali’’, di cui al n. 4) della Tabella “C” allegata al Dpr. n. 633/1972, ai quali si applica l’aliquota Iva del 10% ai sensi del n. 123) della Tabella “A”, Parte III, allegata al predetto Decreto.

La Tabella “C” al n. 4) individua, tra le attività spettacolistiche, “spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti”.

Il n. 123) della Tabella A, Parte III, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva 10% agli “spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista concerti vocali e strumentali attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti”.

Con il Dlgs. n. 60/1999 è stata operata una distinzione tra le attività di intrattenimento e le attività di spettacolo.

Come precisato nella Circolare n. 165/E del 2000, “per intrattenimento, normalmente, s’intende ciò che è cagione di divertimento, insito, quindi, nel concetto è il partecipare. Lo spettacolo, invece, è caratterizzato dal concetto di rappresentazione, perciò riguarda l’aspetto statico del fenomeno, di presenza ad un fatto o ad un avvenimento. In sintesi, si può affermare che, mentre, in generale, l’intrattenimento implica la partecipazione attiva all’evento, lo spettacolo comporta prevalentemente una partecipazione passiva, lo spettatore assiste al fenomeno, guarda l’evento così come gli è rappresentato. […]”.

Riguardo alle ‘‘esecuzioni musicali di qualsiasi genere’’:

–      quando l’esecuzione musicale è pari o superiore al 50% della durata complessiva delle esecuzioni musicali, l’attività è classificata come ‘‘spettacolo’’ ed è assoggettata al solo regime ordinario Iva ai sensi dell’art. 74-quater del Dpr. n. 633/1972, anche se effettuata in discoteche e sale da ballo;

–      quando l’esecuzione musicale è effettuata con l’utilizzazione di musica prevalentemente preregistrata, la stessa è assoggettata all’Imposta sugli intrattenimenti nonché ad Iva secondo le disposizioni dell’art. 74, comma 6, del Dpr. n. 633/1972.

In entrambi i casi, l’aliquota applicabile ai fini Iva è quella ordinaria, in mancanza di un’espressa previsione che consenta l’applicazione di un’aliquota ridotta.

Nella Risoluzione n. 257/E del 2008 è stato poi chiarito quando le esecuzioni musicali dal vivo realizzano ‘‘concerti vocali o strumentali”. In particolare, “sono concerti vocali o strumentali quelle manifestazioni musicali in cui i cantanti o i musicisti, singolarmente ovvero in gruppo, eseguono una serie di brani musicali, secondo un programma prestabilito, in un luogo appositamente individuato e strutturalmente idoneo a consentire l’ascolto della musica da parte degli spettatori (ad es. teatri, sale concerto, impianti sportivi, ecc.). Nella manifestazione concertistica vocale e strumentale, in sostanza, l’esecuzione musicale in pubblico è un’attività spettacolistica finalizzata esclusivamente all’ascolto della musica. Le prestazioni musicali non qualificabili, secondo quanto sopra precisato, come concerti vocali e strumentali devono essere ricondotte nella disciplina generale delle ‘‘esecuzioni musicali di qualsiasi genere’’ (punto n. 1 della tariffa allegata al Dpr. n. 640 del 1972 ovvero n. 3) della Tabella C allegata al Dpr. n. 633 del 1972) per le quali l’Iva si applica in ogni caso con l’aliquota ordinaria […]”.

Ciò posto, i concerti vocali e strumentali, specificatamente indicati al n. 4 della Tabella “C” allegata al Dpr. n. 633/1972, insieme alle manifestazioni teatrali di qualsiasi tipo e ad altre manifestazioni spettacolistiche, sono esclusi dal regime tributario applicabile alla generalità delle esecuzioni musicali ed essendo inclusi nel n. 123) della Tabella “A”, Parte III, del Dpr. n. 633/1972, sono assoggettati al regime Iva ai sensi dell’art. 74-quater del Dpr. n. 633/1972, con l’applicazione dell’aliquota del 10%.

Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che, nel caso in esame, l’evento in questione non sia qualificabile come ‘‘concerto strumentale’’ di cui al n. 4) della Tabella “C”, allegata al Dpr. n. 633/1972.

L’esecuzione descritta in istanza, sebbene si contraddistingua per tutti gli elementi citati nella Risoluzione 257/E del 2008 – ossia si svolge in un luogo dedicato appositamente individuato e strutturalmente idoneo a consentire l’ascolto della musica da parte degli spettatori (ad es. teatri, sale concerto…), con un programma prestabilito, con un pubblico che si trova in presenza nella sala e prende parte all’evento con il solo scopo dell’ascolto della musica – difetta dell’elemento che la Circolare n. 165/E del 2000 definisce “essenziale” per gli spettacoli concertistici, vale a dire l’esecuzione musicale dal vivo.

Alla luce dei Documenti di prassi emanati sul tema, pertanto, l’Agenzia ha ritenuto che, nel caso di specie, seppur l’utilizzo della tecnologia ad alta definizione permetta di assistere all’esecuzione in realtà aumentata del compositore, la mancata presenza dal vivo del musicista, che dà corpo alla realizzazione sonora del brano, e l’utilizzo di basi musicali preregistrate o preordinate, in modo sostitutivo all’esecutore, non consenta di qualificare l’evento come concerto strumentale, con conseguente inapplicabilità dell’aliquota Iva ridotta del 10%, di cui al n. 123) della Tabella “A”, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972.