Iva: aliquota ordinaria sugli e-book, per la Corte di Giustizia Ue prevalgono le regole dell’e-commerce sull’incentivo alla lettura

Corte di Giustizia Ue–Grande Sezione-Sentenza n. C-390/15 del 7 marzo 2017

 

Le pubblicazioni digitali diffuse per via elettronica, a differenza delle pubblicazioni in forma cartacea quali libri, giornali e riviste, sono escluse dall’applicazione dell’aliquota Iva ridotta. Si applica dunque l’aliquota Iva ordinaria sulla vendita degli e-book ad esclusione dei libri digitali forniti tramite supporto fisico come il cd-rom.

E’ quanto sancito dalla Corte di Giustizia Ue con la Sentenza 7 marzo 2017 – Grande Sezione – Causa C-390/15.

E’ la Corte Costituzionale polacca a porre la questione di legittimità di tale tassazione differenziata, chiedendo alla Corte europea se fosse compatibile con il principio della parità di trattamento e se il Parlamento europeo fosse stato sufficientemente coinvolto nel procedimento legislativo.

La domanda di Pronuncia pregiudiziale verte, in particolare, sulla validità dell’art. 98, paragrafo 2, e del punto 6 dell’Allegato III alla Direttiva 2006/112/Ce del Consiglio 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’Imposta sul valore aggiunto (G.U. 2006, L 347, pag. 1), come modificata dalla Direttiva 2009/47/Ce del Consiglio 5 maggio 2009 (G.U. 2009, L 116, pag. 18).

L’applicazione dell’aliquota ridotta, secondo quanto previsto dal punto 6, dell’Allegato III, alla Direttiva 2006/112, è circoscritta alla “fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche (compresi gli stampati, i fogli illustrativi ed il materiale stampato analogo, gli album, gli album da disegno o da colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte), giornali e periodici, escluso il materiale interamente o essenzialmente destinato alla pubblicità.”

I supporti fisici di cui trattasi devono riprodurre essenzialmente le stesse informazioni contenute nei libri stampati. Tuttavia, dal momento che tale testo precisa di riguardare solo i “libri”, nozione che designa, nel senso ordinario di tale termine, un’opera stampata, ne consegue che, per rientrare nell’ambito di applicazione di tale disposizione, i supporti di cui trattasi devono riprodurre essenzialmente le stesse informazioni contenute nei libri stampati.

La differenza di trattamento, sostiene la Corte, è “lecita” se “collegata a un legittimo scopo perseguito dalla misura che ha l’effetto di instaurarla e sia proporzionata a tale scopo”. L’aliquota ridotta per le pubblicazioni digitali su supporti fisici avrebbe infatti il solo scopo di “incentivare la lettura”, mentre per i libri digitali diffusi per via elettronica si rientra nel campo delle regole fiscali applicate specificamente all’e-commerce.

In conclusione, la Corte di Giustizia Ue ritiene valida e legittima la Direttiva 2006/112/Ce del Consiglio del 28 novembre 2006, e di conseguenza l’esclusione dall’aliquota ridotta per le pubblicazioni digitali per via elettronica.

di Alessio Malucchi