Iva: aliquota ordinaria sull’acqua minerale erogata dai Comuni tramite i c.d. “fontanelli” e nessuna sanzione in caso di errore pregresso

L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, con la Risoluzione n. 11/E del 17 gennaio 2014, è intervenuta in merito all’aliquota applicabile alla cessione di acqua minerale, distinguendo quella “potabile” o “non potabile” ad aliquota agevolata 10% erogata ai titolari di contratti di fornitura sottoscritti con i Comuni (o con le Società autorizzate all’erogazione del servizio), mediante l’allacciamento alle condotte idriche della rete idrica comunale, da quella di sorgente o dall’acqua da tavola, chimicamente simile all’acqua potabile ma commercializzata al pari delle acque minerali, soggetta ad aliquota ordinaria 22%.

La casistica è interessante per i Comuni, sia perché ribadisce l’applicazione dell’aliquota 10% ai sensi del n. 81), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72, alle forniture di acqua potabile (sia direttamente dal Comune che tramite soggetti terzi) agli utenti allacciati all’acquedotto, sia perché chiarisce l’applicazione dell’aliquota Iva ordinaria 22% alle forniture di acqua minerale da tavola tramite i c.d. “fontanelli”, impianti installati da molti Comuni e che consentono di acquistare acqua minerale da parte dei cittadini dietro pagamento di un corrispettivo (attività che deve pertanto essere gestita, ad avviso dello scrivente, obbligatoriamente in Iva).

L’Agenzia ha ricordato in primo luogo che il citato n. 81), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72, prevede l’applicazione dell’aliquota agevolata 10% per le cessioni di “acqua, acque minerali”. L’art. 5, comma 3, del Dl. n. 261/90 ha tuttavia stabilito che, alle cessioni e alle importazioni di acque minerali si applichi l’aliquota ordinaria. Il Dlgs. n. 176/11, che ha dato attuazione alla Direttiva 2009/54/Ce sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, contiene un’accurata definizione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente, precisamente illustrate dalla Risoluzione in commento. L’Agenzia delle Dogane, con Parere 12 settembre 2012, si è espressa in merito al prodotto “acqua di sorgente”, evidenziando le differenze tra l’acqua di sorgente e le acque minerali, proprio alla luce della normativa sopra richiamata.

Sulla base di tali chiarimenti, che fanno riferimento essenzialmente alle caratteristiche chimiche delle rispettive acque, l’Agenzia ha ritenuto che l’aliquota agevolata del 10% di cui al n. 81), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72, sia applicabile ai soli corrispettivi dovuti per la erogazione di acqua “potabile” e “non potabile”, erogata ai titolari di contratti di fornitura sottoscritti con i Comuni (o con le Società autorizzate all’erogazione del servizio), mediante l’allacciamento alle condotte idriche della rete idrica Comunale. Trattasi, in altre parole, del “Servizio generale di erogazione idrica”, il cui corrispettivo – determinato applicando il regime tariffario in uso – è commisurato ai consumi (misurati tramite contatori intestati ai singoli utenti). ”L’aliquota ridotta consente, infatti, di ridurre i costi a carico della collettività per ottenere un servizio primario quale è l’erogazione dell’acqua, in conformità alla normativa dettata a livello europeo. In tal senso la stessa Direttiva del Consiglio 2006/112/Ce del 28 novembre 2006, all’art. 98, precisa che l’aliquota ridotta può essere applicata unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell’Allegato III, tra cui, in particolare al n. 2), è espressamente richiamata la ‘erogazione di acqua’”. Atteso quanto sopra, “il trattamento fiscale agevolato non può estendersi alle cessioni di acqua di sorgente o acqua da tavola, chimicamente simile all’acqua potabile, ma commercializzata al pari delle acque minerali, per le quali, conseguentemente, torna applicabile l’aliquota ordinaria, attualmente del 22%”.

Peraltro, in base all’art. 10 dello “Statuto del contribuente” (Legge n. 212/00), l’Agenzia ha chiarito che, “considerata l’attuale diffusione della commercializzazione di acque da tavola e l’assenza in merito di chiarimenti ufficiali sulla portata della norma in questione”, non verranno applicate sanzioni in caso di applicazione, fino ad oggi, dell’aliquota Iva 10% per la commercializzazione di acqua di sorgente.

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