L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 14 del 1° ottobre 2021, ha trattato il tema della definizione di “distributore automatico” e al conseguente obbligo di certificazione dei corrispettivi delle macchine non qualificabili come tali (ricordiamo che tale obbligo al momento non riguarda gli Enti Locali, come previsto dal Decreto Mef 10 maggio 2019, citato di seguito dallo stesso Principio di diritto).
Commentando l’evoluzione normativa dell’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 127/2015, ed i Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (30 giugno 2016 e del 30 marzo 2017) che vi hanno dato attuazione, con diversi Documenti di prassi e risposte a specifiche Istanze dei contribuenti, l’Agenzia ha già chiarito quale sia “la definizione di ‘distributore automatico’ (c.d. ‘vending machine’), inteso come qualsiasi apparecchio che eroga beni e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate: a) uno o più sistemi di pagamento; b) un sistema elettronico (c.d. ‘sistema master’) costituito da una o più schede dotate di processore, capace di memorizzare ed elaborare dati al fine di erogare il bene o servizio selezionato; c) un erogatore di beni e servizi, ossia l’insieme dei meccanismi che consentono l’erogazione del bene o servizio selezionato; d) una ‘porta di comunicazione’ capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al Sistema dell’Agenzia delle Entrate. Per i distributori automatici privi della ‘porta di comunicazione’ di cui al precedente punto d), è previsto che ‘…l’acquisizione dei dati del ‘Sistema master’ descritti nell’Allegato ‘Tipi Dati per i Corrispettivi’ avviene manualmente. (…)’ mentre la trasmissione telematica dei dati ‘avviene al momento della rilevazione manuale dei dati di vendita dalla vending machine, in prossimità della stessa e utilizzando un “dispositivo mobile’ censito dal sistema dell’Agenzia delle Entrate, così come definito dalle specifiche tecniche allegate al presente Provvedimento’” (punto 4.4 del Provvedimento 30 marzo 2017)” (così, tra le più recenti, la Risposta n. 125 pubblicata l’8 maggio 2020). L’assenza di uno di tali componenti impedisce di qualificare qualsiasi dispositivo come vending machine.
Alla macchina collocata in un luogo aperto al pubblico che eroga prestazioni di servizi sarà comunque applicabile l’art. 22, comma 1, n. 4), del Dpr. n. 633/1972, e quindi l’obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri in base all’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 127/2015 e al Dm. 7 dicembre 2016 che, dando applicazione al medesimo art. 2, ha individuato le “tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni”. Ciò sempre che non ricorra una delle cause di esclusione individuate nel citato Decreto Mef 10 maggio 2019 e nell’art. 2 del Dpr. n. 696/1996 a cui lo stesso rimanda (ed in cui al momento ricadono gli Enti Locali).
Rinviando, per tutti i dettagli del caso, ai Documenti di prassi sul punto (tra gli altri, alla Circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020, ma anche alle Risposte pubblicate nella apposita Sezione del sito istituzionale dell’Agenzia), l’Agenzia ha evidenziato che al momento del pagamento del servizio il prestatore dovrà certificare il corrispettivo:
– mediante fattura (elettronica, laddove non ricorrano cause di esclusione), emessa a richiesta del consumatore, ovvero obbligatoriamente qualora si tratti di un soggetto passivo Iva che agisce nell’esercizio dell’attività svolta;
– in assenza di fattura, tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati, rilasciando al cliente il relativo documento commerciale. Sul punto va sottolineato che l’emissione di tale Documento – da effettuarsi “non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione” (vedasi art. 2, comma 5, del Dlgs. n. 127/2015) in modalità analogica od elettronica secondo gli accordi raggiunti con il committente – è obbligatoria (art. 1 del Dm. 7 dicembre 2016).




