Iva: chiarimenti sull’applicabilità dell’aliquota del 10% ad alcuni “dispositivi medici”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 607 del 18 dicembre 2020, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicabilità dell’aliquota Iva del 10% ad alcuni dispositivi medici.

Il n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10% per le cessioni di “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”.

L’art. 1, comma 3, della Legge n. 145/2018 (“Legge di bilancio 2019”), ha fornito l’interpretazione autentica della suddetta disposizione agevolativa con riferimento all’ambito di applicazione, stabilendo che devono intendersi ricompresi nel richiamato n. 114) “anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione di malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce ‘3004’ della Nomenclatura combinata di cui all’Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l’Allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla Nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune”.

Come precisato con la Circolare n. 8/E del 2019, la norma d’interpretazione autentica intende risolvere il problema dell’applicazione dell’aliquota ridotta per quei prodotti, che pur classificati – ai fini doganali – tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici.

La predetta disposizione riguarda, tuttavia, non tutti i dispositivi medici, ma solo quelli che siano classificabili nella voce “3004” della Nomenclatura combinata 507 del 10 dicembre 2019. In proposito, l’Agenzia ha fatto presente che il Capitolo 30 della Nomenclatura combinata riguarda i “Prodotti farmaceutici” e, in particolare, la voce 3004 afferenti i “Medicamenti (esclusi i prodotti della voce ‘3002’, ‘3005’, e ‘3006’) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto”.

Pertanto, alla luce dei Principi dettati dalla norma di interpretazione autentica, l’Agenzia ha ritenuto che alle cessioni dei prodotti per i quali il soggetto istante ha ottenuto i pareri tecnici da parte dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, sia applicabile l’aliquota Iva ridotta del 10% ai sensi del n. 114) citato, configurandosi come dispositivi medici e classificabili, dal punto di vista merceologico, nella predetta voce doganale “3004” quali “medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici”. Diversamente, in relazione al prodotto per il quale manca lo specifico parere tecnico rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, non è possibile determinare se il soggetto istante possa fruire dell’aliquota Iva ridotta di cui al menzionato n. 114), perché non è detto che tale prodotto possa essere assimilato agli altri rientranti nell’agevolazione.