Iva e Imposte dirette: chiarimenti sul “ravvedimento operoso” in presenza di violazioni derivanti da condotte fraudolente

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 11/E del 12 maggio 2022, ha fornito chiarimenti in materia di “ravvedimento operoso” di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 472/1997, in presenza di violazioni derivanti da condotte fraudolente.

Come si legge nelle premesse, tali chiarimenti, forniti anche allo scopo di tenere conto delle richieste pervenute dalle Strutture operative dell’Agenzia delle Entrate, nonché da operatori e contribuenti, sono finalizzati a rendere coerenti le diverse disposizioni intervenute, negli ultimi anni, che hanno interessato, da un lato il citato art. 13, dall’altro le norme contenute nel Dlgs. n. 74/2000 (“Nuova disciplina dei reati in materia di Imposte sui redditi e sul valore aggiunto”).

Il Documento, a cui si rinvia per una lettura approfondita, ricorda prima le indicazioni in materia di “ravvedimento operoso” contenute nella Circolare n. 180/E del 1998, poi le novità normative introdotte dal richiamato Dlgs. n. 74/2000, ed infine, il conseguente parziale superamento dei chiarimenti contenuti nella citata Circolare n. 180/E del 1998.