Iva: escluso da Imposta il trasferimento di una universitas di beni suscettibili di consentire l’esercizio di impresa

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 455 dell’8 novembre 2023, ha fornito indicazioni circa il regime fiscale, ai fini dell’Iva e dell’Imposta di registro, applicabile ad un trasferimento di azienda/ramo d’azienda

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 455 dell’8 novembre 2023, ha fornito indicazioni circa il regime fiscale, ai fini dell’Iva e dell’Imposta di registro, applicabile ad un trasferimento di azienda/ramo d’azienda, nel caso specifico il passaggio dal gestore uscente al gestore entrante dell’attività di Distribuzione del gas.

L’Agenzia ha ricordato che numerosi Documenti di prassi chiariscono che la nozione di azienda rilevante ai fini fiscali coincide con quella prevista dalla disciplina civilistica di cui all’art. 2555 del Codice civile, che qualifica l’azienda come “il complesso dei beni organizzato dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”, da intendersi dunque “quale universitas (n.d.r. totale o parziale) di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici suscettibili di consentire l’esercizio dell’attività di impresa e non i singoli beni che compongono l’azienda stessa” (vedasi tra le altre: Circolare n. 320/1997, Risoluzioni n. 48/E del 2006, n. 371/E del 2007, n. 417/E del 2008, n. 33/E del 2021, nonché Risposte nn. 536 e 637 del 2021).

Anche la giurisprudenza di legittimità, nell’evidenziare che l’azienda è un complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, individua nell’organizzazione di tale complesso la sua connotazione essenziale (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU., Sentenza n. 5087 del 5 marzo 2014).

Nell’ambito della cessione d’azienda, la suprema Corte ha avuto modo di precisare che si deve trattare di un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività d’impresa, di per sé idoneo a consentire l’inizio o la prosecuzione di quella determinata attività. Ne deriva che, se non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l’azienda, deve tuttavia poter essere rilevato che, nel complesso di quelli ceduti, permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario (così anche Corte di Cassazione, Sentenza n. 9575 del 2016, che ha confermato Corte di Cassazione, Sentenza n. 21481 del 2009; Corte di Cassazione, Sentenza n. 1913 del 2007).

Alla luce di ciò, i fattori rivelatori dell’esistenza dell’azienda o del ramo d’azienda possono individuarsi nella “organizzazione’’, nei ‘‘beni’’ e nel loro fine, ossia ‘‘per l’esercizio dell’impresa’’.

Questi elementi devono essere funzionalmente legati da un rapporto di complementarietà strumentale tale da costituire un ‘‘unicum’’ destinato all’esercizio dell’impresa.

Resta inteso che non si possono fissare a priori e in via generale e astratta, quali e quanti beni e rapporti sono necessari per contraddistinguere un’azienda poiché non assume esaustiva rilevanza il semplice complesso di ‘‘beni’’, in sé e per sé stesso considerato: vanno obbligatoriamente considerati anche i ‘‘legami’’ giuridici e di fatto tra gli stessi, nonché la destinazione funzionale del loro insieme.

Con riferimento al caso oggetto dell’Interpello, a parere dell’Agenzia nei documenti e nelle informazioni fornite sono riscontrabili gli elementi che contraddistinguono un trasferimento d’azienda o di un ramo d’azienda, nel senso chiarito dalla Corte di Giustizia UE, come tra l’altro commentato dalla stessa Agenzia nella Risposta n. 546 del 2020, cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio.

In base a tale Risposta, in particolare, ‘‘ciò che effettivamente rileva ai fini della applicazione dell’Iva, secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia, è (…): -­ la possibile prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del cessionario con un complesso di beni materiali e immateriali che permetta di svolgere un’attività economica autonoma e attuale (n.d.r. cfr. Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Causa n. C­497/01 del 27 novembre 2003, punti 40 e 44); -­ e che (ndr. questo complesso di beni) mantenga la sua identità funzionale anche successivamente al suo trasferimento (ndr. cfr. Corte di Giustizia dell’Unione Europea, causa n. C­444/10 del 10 novembre 2011, punto 25)’’.

Nel caso in esame risultano soddisfatti entrambi i requisiti sovraesposti.

In ragione di quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che il trasferimento in esame non sia rilevante ai fini Iva ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b), del Dpr. n. 633/1972, avendo detta operazione per oggetto non singoli beni, bensì una ‘‘universitas (ndr. totale o parziale) di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-­economici suscettibili di consentire l’esercizio dell’attività di impresa’’ in capo al Gestore Entrante, nel senso prima chiarito, e che detta caratteristica fosse anche preesistente al trasferimento stesso. Ne consegue l’attrazione di tale fattispecie nell’ambito dell’Imposta di registro in virtù del principio c.d. di ‘‘alternatività’’ Iva/Registro recato dall’art. 40 del Dpr. n. 131/1986.