L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 306 del 3 settembre 2020 ha fornito chiarimenti in ordine al concetto di “accessorietà”, ai sensi dell’art. 12 del Dpr. n. 633/71972, di un farmaco costituito da una cartuccia pre-riempita per l’uso esclusivo mediante un dispositivo ad iniezione elettronico riutilizzabile.
L’iniezione del farmaco può essere effettuata solo previa combinazione della cartuccia con il dispositivo. Il dispositivo può essere usato solo con le specifiche cartucce monouso progettate per essere inserite nel dispositivo medesimo. A loro volta, le cartucce monouso possono essere utilizzate solamente previo inserimento nel dispositivo.
La Società
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