L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 183 dell’8 aprile 2022, ha fornito chiarimenti in ordine al regime Iva applicabile agli Interventi di riqualificazione e difesa del litorale e dell’abitato di un Comune, con particolare riferimento ai nn. 127-quinquies) e 127-septies), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il citato n. 127-quinquies) prevede l’applicazione dell’aliquota Iva 10% per le “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della Legge n. 847/1964, integrato dall’articolo 44 della Legge n. 865/1971”, mentre il successivo n. 127-septies) prevede la medesima aliquota per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies”.

La Legge n. 847/1964, come integrata dall’art. 44 della Legge n. 865/1971, individua ed elenca le varie opere di urbanizzazione sia primarie sia secondarie, mentre il Dpr. n. 380/2001 (“Testo unico sull’edilizia”) all’art. 16, comma 7, prevede che “gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato”; il successivo comma 8 stabilisce che “gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: Asili nido e Scuole materne, Scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’Istruzione superiore dell’obbligo, Mercati di quartiere, Delegazioni comunali, Chiese e altri edifici religiosi, Impianti sportivi di quartiere, Aree verdi di quartiere, Centri sociali e Attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli Impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio e alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate”.

In sostanza, il n. 127-quinquies) richiama espressamente, ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva 10%, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria tassativamente elencate dalle suddette norme (vedasi Risoluzione n. 41/E del 2006).

Inoltre, in virtù di disposizioni contenute in leggi speciali, possono assoggettarsi alla medesima aliquota Iva del 10% anche le cessioni o le prestazioni relative alla realizzazione di altre Opere o Impianti assimilati a quelli elencati nel citato punto 127-quinquies) (vedasi Circolare n. 1/E del 1994).

Con le sopra citate leggi il Legislatore non si è limitato ad una mera qualificazione e definizione sic et simpliciter di opera di urbanizzazione, ma ha espressamente richiamato la citata Legge n. 847/1964 o il predetto Testo unico, o ha previsto direttamente l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta.

In considerazione di quanto sopra e dopo aver richiamato tutta una serie di Leggi speciali riferite ad opere riconducibili tra quelle di urbanizzazione primaria o secondaria (Impianti cimiteriali; opere, costruzioni e impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi, solidi e liquidi, o alla bonifica di aree inquinate; parcheggi; Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni; Infrastrutture destinate all’installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica), l’Agenzia ha ritenuto che le opere in oggetto, inerenti alla riqualificazione e difesa del litorale e dell’abitato del Comune istante, non risultano riconducibili tra quelle di urbanizzazione primaria e secondaria indicate nella Legge n. 847/1964 o nel Tuea, e pertanto alle stesse non possa trovare applicazione l’aliquota Iva del 10% di cui ai nn. 127-quinquies) e 127-septies) sopracitati.