Iva: gli Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico non rientrano tra le opere di urbanizzazione soggette ad aliquota 10%

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 184 dell’8 aprile 2022, ha trattato del regime Iva applicabile alle opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico a protezione della rete di viabilità primaria, con particolare riferimento ai nn. 127-quinquies) e 127-septies), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il citato n. 127-quinquies) prevede l’applicazione dell’aliquota Iva 10% per le “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della Legge n. 847/1964, integrato dall’art. 44 della Legge n. 865/1971”, mentre il successivo n. 127-septies) prevede la medesima aliquota per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies”.
La Legge n. 847/1964, come integrata dall’art. 44 della Legge n. 865/1971, individua ed elenca le varie opere di urbanizzazione sia primarie sia secondarie, mentre il Dpr. n. 380/2001 (“Testo unico sull’edilizia”), all’art. 16, comma 7, prevede che “gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti Interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature rete idrica, rete di distribuzione dell’Energia elettrica e del Gas, Pubblica Illuminazione, Spazi di verde attrezzato”; il successivo comma 8 stabilisce che “gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti Interventi: Asili nido e Scuole materne, Scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’Istruzione superiore dell’obbligo, Mercati di quartiere, Delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, Impianti sportivi di quartiere, Aree verdi di quartiere, Centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli Impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio e alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate”.
In sostanza, il n. 127-quinquies) richiama espressamente, ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva 10%, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria tassativamente elencate dalle suddette norme (vedasi Risoluzione n. 41/E del 2006).
Inoltre, in virtù di disposizioni contenute in leggi speciali, possono assoggettarsi alla medesima aliquota Iva del 10% anche le cessioni o le prestazioni relative alla realizzazione di altre Opere o Impianti assimilati a quelli elencati nel citato punto 127-quinquies) (vedasi Circolare n. 1/E del 1994).
Con le sopra citate leggi il Legislatore non si è limitato ad una mera qualificazione e definizione sic et simpliciter di opera di urbanizzazione, ma ha espressamente richiamato la citata Legge n. 847/1964 o il predetto Tue, o ha previsto direttamente l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta.
Nel caso di specie, la Regione istante realizza delle opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico a protezione della rete di viabilità primaria in alcune aree colpite dal sisma del 2016, opere ritenute e definite propedeutiche per le successive fasi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e per il loro miglioramento sismico e, inoltre, inserite nell’Elenco delle opere correlate alla ricostruzione post sisma 2016. Al riguardo, alla luce di quanto rappresentato in istanza, sembrerebbe che i predetti interventi, essendo diretti a fronteggiare ed eliminare lo stato di pericolosità causato da fenomeni di dissesto idrogeologico aggravati dagli stessi eventi sismici del 2016, si concretizzino in opere di consolidamento e risanamento delle aree a rischio, al fine di consentire una messa in sicurezza della viabilità primaria di alcune frazioni propedeutica e necessaria per le successive fasi di riparazione e miglioramento sismico degli edifici danneggiati dal sisma 2016.
Per le suesposte considerazioni, l’Agenzia ha ritenuto che le predette opere non siano riconducibili tra le opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16 del citato Tue, che riproduce come detto quelle già contenute nella Legge n. 847/1964 a cui fa esplicito riferimento la disposizione tributaria agevolativa di cui al citato numero 127-quinquies).
Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che l’aliquota Iva del 10% si rende applicabile alle opere tassativamente contenute nell’elenco di cui alla Legge n. 847/1964 e oggi riprodotte nell’art. 16 del TU edilizia e a quelle assimilate attraverso determinate leggi speciali che, in ogni caso, nell’operazione di assimilazione, hanno fatto espresso riferimento alla stessa Legge n. 847/1964 o all’attuale Tue (vedasi Risoluzione n. 41/E del 2006 e Circolare n. 1/E del 1994).
Per completezza, l’Agenzia ha fatto altresì presente che l’aliquota Iva agevolata è altresì prevista dal n. 127-quaterdecies) della suddetta Tabella A, Parte III, allegata al citato Dpr. n. 633/1972 che si applica, tra l’altro, agli Interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 3 del Tue. Tale ultima disposizione in effetti riproduce quanto previsto dall’art. 31, della Legge n. 457/1978, richiamato nel citato 127-quaterdecies). Pertanto, se la documentazione tecnico-amministrativa dovesse qualificare i lavori oggetto del quesito nell’ambito degli Interventi ex art. 3, potrebbe in tal caso trovare applicazione l’aliquota Iva 10%.
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