L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 320 del 1° giugno 2022, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione dello “split payment”, di cui all’art. 17-ter del Dpr. n. 633/1972, riguardo alle fatture emesse dai fornitori nei confronti della Federazione sportiva nazionale istante, avente natura di Associazione di diritto privato e riconosciuta dal Coni e dal Comitato italiano paralimpico (Cip).
L’Amministrazione finanziaria ha ricordato in primo luogo l’art. 17-ter del Dpr. n. 633/1972 in materia di “split payment” e il Dm. Mef 23 gennaio 2015, attuativo di tale norma, che è stata modificata dall’art. 1 del Dl. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017. A seguito della predetta modifica normativa, la disciplina Iva fa espresso riferimento alla Legge n. 196/2009, che all’art. 1 comma 2, dispone che, “ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per Amministrazioni pubbliche si intendono, per l’anno 2011, gli Enti e i soggetti indicati a fini statistici nell’Elenco oggetto del comunicato dell’Istituto nazionale di statistica (Istat) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall’anno 2012 gli Enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell’elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici Regolamenti dell’Unione Europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001 e s.m.”.
Con il Decreto 27 giugno 2017, in vigore dal 30 giugno 2017, è stato modificato il Dm. 23 gennaio 2015, con l’inserimento dell’art. 5-bis (rubricato “Individuazione delle Pubbliche Amministrazioni”) ai sensi del quale: “1. In sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, le disposizioni dell’art. 17-ter del Decreto n. 633/1972 si applicano alle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall’Istat ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/2009, e s.m., come da elenco pubblicato nella G.U. n. 229 del 30 settembre 2016. 2. Per le operazioni per le quali è emessa fattura nell’anno 2018 e negli anni successivi, le disposizioni dell’art. 17-ter del Dpr. n. 633/1972 si applicano alle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall’Istat ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/2009, e s.m., come da Elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi della stessa norma, entro il 30 settembre dell’anno precedente”.
Con il Dm. 13 luglio 2017 è stato nuovamente modificato l’art. 5-bis del Dm. 23 gennaio 2015 nel senso che “le disposizioni dell’art. 17-ter del Dpr. n. 633/1972 si applicano alle Pubbliche Amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all’art. 1, commi da 209 a 214, della Legge n. 244/2007”.
Il richiamato comma 209 della Legge n. 244/2007 dispone che, “al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 213, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture, emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009 … deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica …”.
Con il Dm. n. 55/2013 è stato approvato il “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213, della Legge n. 244/2007”.
Con la Circolare n. 27/E del 2017 è stato precisato (superando i chiarimenti forniti con precedenti Circolari) che per l’individuazione delle Pubbliche Amministrazioni va fatto riferimento esclusivo alle previsioni di cui all’art. 5-bis del Dm. 23 gennaio 2015, come modificato dal Dm. 13 luglio 2017. Nella citata Circolare viene precisato altresì che, “ai fini dell’esatta individuazione delle P.A. tenute ad applicare la ‘scissione dei pagamenti’ occorre fare riferimento all’Elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, www.indicepa.gov.it (di seguito Ipa)”. Infatti, attraverso il richiamo del citato art. 5-bis, del Dm. 23 gennaio 2015, come modificato, al comma 209, della Legge n. 244/2007 nonché alla definizione di Amministrazioni pubbliche contenuta nel citato art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009, richiamato dall’art. 17-ter del Dpr. n. 633/1972, sono stati ricompresi tra i destinatari dello “split payment” i soggetti iscritti nell’Elenco Ipa, con esclusione dei soli soggetti classificati quali “gestori di pubblici servizi”, esclusi dall’obbligo di fattura elettronica per la Pubblica Amministrazione.
Si tratta dei:
– soggetti di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001;
– soggetti indicati a fini statistici dall’Istat ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009 e delle Autorità indipendenti;
– delle Amministrazioni autonome annoverate dall’art. 1, comma 209, della Legge n. 244/2007.
Come evidenziato sin dalla Circolare n. 1/E del 2015, l’Ipa costituisce l’Archivio ufficiale contenente i riferimenti delle Pubbliche Amministrazioni e dei “gestori di pubblici servizi”; il citato Dm. n. 55/2013, Allegato “D”, dispone che “l’anagrafica di riferimento per la fatturazione elettronica è rappresentata dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (Ipa), dove devono essere riportate, e tenute aggiornate, dai soggetti interessati, le informazioni necessarie a garantire il corretto recapito delle fatture elettroniche”.
Anche la successiva Circolare n. 9/E del 2018 ha ribadito che, “per l’individuazione delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie della disciplina della ‘scissione dei pagamenti’ non sono previsti degli Elenchi, ma, come, peraltro, chiarito nel Comunicato 31 ottobre 2017 dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, occorre far riferimento all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it)”.
Il Documento di prassi ha evidenziato inoltre che “l’accreditamento all’Ipa, ancorché obbligatorio per i soggetti destinatari della fatturazione elettronica, discende dall’iniziativa degli stessi soggetti. Pertanto, la P.A. acquirente, che sulla base delle norme sopra richiamate rientri nell’alveo di applicazione della ‘scissione dei pagamenti’, laddove non abbia richiesto l’anzidetto accreditamento e non abbia comunicato al fornitore l’applicabilità alla stessa del meccanismo di cui trattasi, sarà comunque soggetta all’applicazione delle specifiche sanzioni”.
Nel caso in esame, la Corte dei conti ha accolto con Sentenza il ricorso della Federazione istante avverso l’inserimento della stessa nell’Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico dello Stato, predisposto dall’Istat e, di conseguenza, la Federazione è stata esclusa dall’Elenco Istat pubblicato il 30 settembre 2021 in Gazzetta Ufficiale.
Dal momento tuttavia che l’iscrizione all’Ipa, come indicato nei richiamati Documenti di prassi, costituisce il presupposto per l’applicazione del regime dello “split payment”, e che la Federazione istante, pur essendo esclusa dall’Elenco Istat, risulta ancora iscritta nell’Indice “Ipa”, l’Agenzia ha ritenuto che la stessa debba continuare ad applicare la disciplina dello “split payment”, anche al fine di assicurare certezza giuridica ai suoi fornitori, per le operazioni per le quali è emessa fattura anteriormente all’avvenuto aggiornamento dell’Elenco stesso.




