Iva: le Imprese sociali non possono rientrare tra gli Enti aventi finalità di assistenza sociale e godere del regime di esenzione

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 475 del 15 luglio 2021, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicabilità del regime di esenzione Iva ex art. 10, n. 27-ter, Dpr. n. 633/1972, alle prestazioni rese da una Fondazione, che è in attesa di qualificazione ai sensi del “Codice del Terzo Settore” (“CTS”) e che, per le caratteristiche e modalità di gestione delle attività, ritiene di avere i requisiti per assumere la qualifica di Impresa sociale ai sensi del Dlgs. n. 112/2007.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la sopra citata norma prevede l’esenzione da Iva per “le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriali, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall’art. 41 della Legge n. 833/1978, o da Enti aventi finalità di assistenza sociale e da ‘Enti del Terzo Settore’ di natura non commerciale”. 

L’art. 89, comma 7, lett. b), del Dlgs. n. 117/2017 (“Codice del Terzo Settore”, “CTS”), ha modificato la sopra richiamata norma, sostituendo la parola “Onlus” con “Enti del Terzo Settore di natura non commerciale”. Tale modifica sarà applicabile, secondo quanto previsto dall’art. 104, comma 2, del “CTS”, a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, comma 10, del medesimo Decreto legislativo e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo di operatività del “Registro unico nazionale del Terzo Settore” (“Runts”). 

In particolare, per quanto riguarda le prestazioni oggetto del quesito e definite altresì dall’art. 10, n. 27-ter, l’Agenzia ha ricordato che tale norma non può trovare applicazione nella fattispecie in esame, dal momento che l’Impresa sociale non soddisfa i requisiti soggettivi ivi previsti. Tale Impresa infatti, per espressa previsione normativa, non può rientrare nell’ambito degli “Enti del Terzo Settore di natura non commerciale” in base al comma 1 e al comma 5 dell’art. 79 del “CTS”. 

Una volta assunta la qualifica di Impresa sociale, la Fondazione istante non potrà neppure rientrare tra gli “Enti aventi finalità di assistenza sociale” che effettuano le prestazioni di cui al richiamato n. 27-ter). 

Il citato art. 89, comma 7, lett. b), del “CTS”, sostituendo la parola “Onlus” con “Enti del Terzo Settore di natura non commerciale”, ha evidenziato la volontà del Legislatore di escludere dal novero dei soggetti che possono applicare l’art. 10, comma 1, n. 27-ter), del Dpr. n. 633/1972, tutti gli Enti che hanno natura commerciale e di conseguenza anche le Imprese sociali che per definizione sono Enti di carattere commerciale. In effetti, l’art. 1, del citato Dlgs. n. 112/2017, nel definire la nozione e la natura di “Impresa sociale”, stabilisce che “possono acquisire la qualifica di Impresa sociale tutti gli Enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al Libro V del Codice civile che, in conformità alle disposizioni del presente Decreto, esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività”. 

Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che la Fondazione istante non possa fruire dell’esenzione Iva di cui all’art 10, comma 1, n. 27-ter, del Dpr. n. 633/1972, nell’ipotesi in cui dovesse assumere la qualifica di Impresa sociale.