Corte di Giustizia UE, Sentenza n. 615/23 dell’8 maggio 2025
L’art. 73 della Direttiva UE n. 112/2006 (Direttiva Iva) deve essere interpretato nel senso che la compensazione forfettaria versata da un Ente Locale ad un’Impresa che fornisce Servizi di “Trasporto pubblico collettivo” e destinata a coprire le perdite subite nell’ambito della fornitura di tali servizi non costituisce corrispettivo.
E’ quanto sancito dalla Corte di Giustizia europea – Sezione 1, nella Sentenza 8 maggio 2025, n. 615/23.
La citata norma prevede che, “per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli da 74 a 77, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni”.
A tal riguardo, la Corte ha rilevato che, “secondo le indicazioni contenute nella decisione di rinvio e nelle osservazioni scritte dell’autorità tributaria, i beneficiari diretti dei servizi di trasporto pubblico collettivo che l’operatore di tali servizi intende fornire sono gli utenti di tali servizi, che acquistano un titolo di trasporto come corrispettivo di detti servizi, mentre l’organizzatore che versa la compensazione a tale operatore non è considerato destinatario di tale servizio. Pertanto, nel caso di specie, tale organizzatore riveste la qualità di ‘terzo’, ai sensi di tale art. 73”.
Per quanto riguarda la questione se tale compensazione costituisca una sovvenzione direttamente connessa con il prezzo di tali operazioni, ai sensi dell’art. 73 della Direttiva Iva, “dalla giurisprudenza della Corte risulta che, stabilendo che la base imponibile dell’Iva comprende, nelle ipotesi da esso previste, determinate sovvenzioni versate ai soggetti passivi, tale art. 73 mira ad assoggettare all’Iva l’intero valore dei beni o delle prestazioni di servizi e dunque ad evitare che il versamento di una sovvenzione provochi un gettito d’imposta inferiore [v., per analogia, Sentenza 9 ottobre 2019, C e C (Iva e sovvenzioni agricole), C-573/18 e C-574/18, EU:C:2019:847, punto 30 e giurisprudenza citata]”. Tale disposizione si applica qualora la sovvenzione sia direttamente connessa con il prezzo dell’operazione in questione. Affinché tale ipotesi possa dirsi sussistente, la sovvenzione “deve essere specificatamente versata all’operatore sovvenzionato affinché quest’ultimo fornisca un bene o presti un servizio determinato. Solo in questo caso la sovvenzione può essere considerata un corrispettivo della cessione di un bene o della prestazione di un servizio ed è pertanto imponibile [v., per analogia, sentenza del 9 ottobre 2019, C e C (Iva e sovvenzioni agricole), C-573/18 e C-574/18, EU:C:2019:847, punto 31 e giurisprudenza citata]”. Inoltre, “occorre verificare che gli acquirenti del bene o i destinatari del servizio traggano profitto dalla sovvenzione concessa al beneficiario di quest’ultima. Infatti, è necessario che il prezzo che l’acquirente o il destinatario devono pagare sia fissato in modo tale da diminuire proporzionalmente alla sovvenzione concessa al venditore del bene o al prestatore del servizio, la quale costituisce allora un elemento di determinazione del prezzo richiesto da tale venditore o prestatore. Si deve dunque verificare se, oggettivamente, il fatto che una sovvenzione sia versata al venditore o al prestatore consenta a quest’ultimo di vendere il bene o di fornire il servizio ad un prezzo inferiore a quello che egli dovrebbe richiedere in mancanza di sovvenzione [v., per analogia, sentenza del 9 ottobre 2019, C e C (Iva e sovvenzioni agricole), C-573/18 e C-574/18, EU:C:2019:847, punto 32 e giurisprudenza citata]”. Ed ancora, “il corrispettivo rappresentato dalla sovvenzione deve, quantomeno, essere determinabile [v., per analogia, Sentenza 9 ottobre 2019, C e C (Iva e sovvenzioni agricole), C-573/18 e C-574/18, EU:C:2019:847, punto 33 e giurisprudenza citata]”
Pertanto, la nozione di “sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo”, ai sensi dell’art. 73 della Direttiva Iva, include “unicamente le sovvenzioni che costituiscono il corrispettivo integrale o parziale di un’operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi determinata e che sono versate da un terzo al venditore o al prestatore [v., per analogia, Sentenza 9 ottobre 2019, C e C (Iva e sovvenzioni agricole), C-573/18 e C-574/18, EU:C:2019:847, punto 34 e giurisprudenza citata]”.
Nel caso oggetto della Sentenza in commento, risulta che i Servizi di “Trasporto pubblico collettivo” di cui trattasi nel procedimento principale sarebbero forniti sulla base di un contratto concluso tra un Ente Locale polacco, che agisce in qualità di organizzatore, che fisserebbe il prezzo dei titoli di trasporto, ed una Società, che agisce in qualità di operatore. Poiché le entrate derivanti, in particolare, dalla vendita dei titoli di trasporto sono insufficienti a coprire i costi di tali servizi, l’Ente Locale verserebbe alla Società una compensazione forfettaria il cui importo non potrebbe eccedere quello corrispondente al risultato finanziario negativo risultante da detti servizi e, in ogni caso, un importo massimo fissato per un determinato periodo.
A parere della Corte, “una compensazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale non è specificamente versata all’operatore affinché effettui un Servizio di ‘Trasporto’ ad un destinatario determinato di tale servizio e non ha alcuna influenza sul prezzo che tale destinatario deve pagare, dato che tale prezzo non è fissato in modo tale da diminuire proporzionalmente alla compensazione versata al prestatore di tale servizio. Per contro, come rilevato, in sostanza, dall’Avvocata generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, detta compensazione è concessa a posteriori ed è indipendente dall’utilizzo concreto dei Servizi di ‘Trasporto’, ma dipende dal numero di veicoli/km proposti”.
Una siffatta compensazione non rientrerebbe quindi, a parere della Corte di Giustizia UE, nella nozione di “sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo”, ai sensi dell’art. 73 della Direttiva Iva.


